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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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Convenzione nello Stato Parte in questione. Ciascuno Stato Parte si impegna a garantire che i metodi di distruzione rispettino le norme internazionali applicabili in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

3. Qualora uno Stato Parte non ritenga di essere in grado di distruggere tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di provvedere alla loro distruzione, entro il termine di otto anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione in detto Stato Parte, potrà presentare a un’Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza di revisione una domanda di proroga, per un periodo massimo di quattro anni, del termine stabilito per la distruzione totale di dette munizioni a grappolo. Uno Stato Parte potrà, in circostanze eccezionali, chiedere ulteriori proroghe per un massimo di quattro anni. Le richieste di proroga non dovranno superare il numero di anni strettamente necessari a detto Stato per adempiere agli obblighi sanciti dal paragrafo 2 del presente articolo.

4. La richiesta di proroga dovrà indicare:

(a) La durata della proroga proposta;

(b) Una spiegazione dettagliata che giustifichi la proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte o che esso richiede per procedere alla distruzione di tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, le circostanze eccezionali che giustificano tale proroga;

(c) Un piano che specifichi le modalità di distruzione delle scorte e la data di completamento della stessa;

(d) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive detenute al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, nonché delle altre munizioni a grappolo e submunizioni esplosive scoperte dopo l’entrata in vigore;

(e) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive distrutte durante il periodo indicato al paragrafo 2 del presente articolo; e

(f) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive rimaste da distruggere durante il periodo di proroga proposto e il ritmo annuo di distruzione previsto.

5. L’Assemblea degli Stati Parte o la Conferenza di revisione, tenuto conto dei fattori definiti al paragrafo 4 del presente articolo, valuta la richiesta e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti se concedere o meno il periodo di proroga. Gli Stati Parte, se opportuno, possono decidere di concedere una proroga più corta di quella richiesta e possono proporre criteri per la stessa. La domanda di proroga deve essere presentata almeno nove mesi prima della riunione