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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine
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3. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali pertinenti, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti potranno essere invitati a assistere a tali assemblee in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno concordato.
Articolo 12 Conferenza di revisione
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Le successive Conferenze di Revisione saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite su richiesta di uno o più Stati Parte, a condizione che l’intervallo tra le Conferenze non sia in alcun caso inferiore a cinque anni. Tutti gli Stati Parte saranno invitati ad ogni Conferenza di revisione.
2. La conferenza di revisione avrà lo scopo di:
(a) Esaminare il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
(b) Valutare la necessità di convocare le Assemblee aggiuntive degli Stati Parte di cui al paragrafo 2 dell’articolo 11 e stabilire l’intervallo tra dette conferenze; e
(c) Adottare decisioni in merito alle richieste degli Stati Parte di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
3. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali competenti, organizzazioni regionali, il comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti potranno essere invitati a assitere alle Conferenze di esame in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno concordato.
Articolo 13 Emendamenti
1. Uno Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la inoltrerà all’insieme degli Stati Parte e raccoglierà il loro parere in merito all’opportunità di convocare una Conferenza di modifica per esaminare la proposta. Se una maggioranza di Stati Parte notifica al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, al più tardi 90 giorni dopo la diffusione della proposta, di essere favorevole a un esame più approfondito, il Segretario Gene-