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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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dell’Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza di revisione chiamata a pronunciarsi in materia.

6. Fatte salve disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, è consentita la detenzione o l’acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive per lo sviluppo e la addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, o per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. La quantità di submunizioni esplosive conservate o acquisite non dovrà eccedere il minimo assolutamente necessario a tale scopo.

7. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, è consentito il trasferimento di munizioni a grappolo a un altro Stato Parte ai fini della loro distruzione o per tutti gli scopi di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

8. Gli Stati Parte che conservano, acquisiscono o trasferiscono munizioni a grappolo o submunizioni esplosive per gli scopi di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo dovranno presentare un rapporto dettagliato sull’utilizzo corrente e previsto di dette munizioni a grappolo e submunizioni esplosive, nonché sul loro tipo, quantità e numero di lotto. Qualora le munizioni a grappolo e le submunizioni esplosive siano trasferite a tale scopo a un altro Stato Parte, il rapporto dovrà indicare lo Stato Parte che le riceve. Detto rapporto dovrà essere predisposto per ogni anno durante il quale uno Stato Parte ha conservato, acquisito o trasferito munizioni a grappolo o submunizioni esplosive, e essere trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile dell’anno successivo.

Articolo 4 Rimozione e distruzione dei residuati di munizioni a grappolo e

educazione alla riduzione dei rischi

1. Ciascuno Stato Parte si impegna a rimuovere e distruggere, o assicurare la rimozione e la distruzione dei residuati di munizioni a grappolo situati nelle aree contaminate dalle stesse poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo, o a provvedere alla loro rimozione e alla loro distruzione secondo le seguenti modalità:

(a) Quando i residuati di munizioni a grappolo si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, tale rimozione e distruzione saranno completate appena possibile, ma al più tardi entro dieci anni da tale data;

(b) Quando, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, le munizioni a grappolo sono diventate residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, le operazioni di rimozione e distruzione dovranno essere completate non appena possibile, ma al più tardi dieci anni dopo la fine delle ostilità