Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 29 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione

1 organizzazione: Centre Patronal

1 privato

I motivi addotti per il rifiuto di principio della revisione sono i seguenti:

− L’avamprogetto viola l’articolo 67 capoverso 2 Cost. (AI, l’UDC, più prudente, si limita a porre il

problema), il principio di sussidiarietà (art. 5a Cost.) (Centre Patronal) o i principi della NPF (SZ, VS).

− Alla luce del programma di consolidamento delle finanze federali previsto dal Consiglio federale il

30 settembre 2009, la validità finanziaria del progetto appare incerta (AI) e la conciliabilità con la verifica dei compiti e con il piano di rinuncia a determinati compiti (UDC) ancora tutta da appurare.

− I Cantoni non vengono né riconosciuti come partner della Confederazione, né interpellati al

momento di prendere decisioni importanti, riguardanti in particolare la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni private e Comuni (VS).

− Non occorre alcun finanziamento iniziale a favore dei Cantoni. Lo stesso vale per il sostegno alle

attività giovanili aperte che in massima parte beneficiano già di sovvenzioni erogate dall’ente pubblico a livello cantonale o comunale (GLRS).

− L’avamprogetto estende senza un piano preciso le attuali attività di promozione della

Confederazione. La LAG deve tuttavia concentrarsi sul suo compito principale, ossia sulla promozione della gioventù in generale, e non degenerare in legge per le minoranze. Anziché una revisione totale sarebbero sufficienti alcune modifiche puntuali della vigente LAG (PLR, GLRS). In questo senso, anche una gestione strategica e tematica degli aiuti finanziari da parte della Confederazione a favore delle minoranze deve essere chiaramente respinta (GLRS).

− L’avamprogetto tende a indebolire le attività giovanili associative, che sinora hanno dato buoni

risultati, e crea costi supplementari senza generare alcun vantaggio tangibile (UDC).

− L’avamprogetto esautora i genitori, incentiva la mentaltà assistenzialista e il rifiuto dell’impegno

attivo e costituisce un proseguimento coerente dell’ingerenza dello Stato in tutti gli ambiti della vita quotidiana (UDC).

− L’avamprogetto rischia di compromettere seriamente la situazione finanziaria dei partiti dei giovani.

È quindi opportuno prevedere un contributo specifico per tutti i partiti dei giovani, da ripartire in base ai criteri vigenti (GPPD/JEVP).

2.3 Principali punti controversi e proposte riguardanti l’avamprogetto e il rapporto esplicativo

Alcuni partecipanti ritengono che l’avamprogetto sia la soluzione minima e al suo posto preferirebbero una revisione della Costituzione in base alla quale la Confederazione potesse emanare una legge quadro contenente prescrizioni vincolanti per i Cantoni (PES, GS, PS / CURAVIVA, IVL-SPD, Koalition, Pro Juventute, FSAG, USS). Altri dubitano della compatibilità dell’avamprogetto con l’articolo 5a della Costituzione (principio di sussidiarietà) e con l’articolo 67 capoverso 2 della Costituzione (AI / UDC / Centre Patronal).

Molti partecipanti criticano il sostegno finanziario previsto dall’avamprogetto per i Comuni che attuano progetti destinati a fungere da modello (art. 11) soprattutto per il non coinvolgimento o il ruolo poco chiaro dei Cantoni (AG, BL, FR, GE, JU, NW, OW, SH, SO, SG, VS / PLR / IVL-SPD, SIC Svizzera, FSAG) e per i dubbi circa la costituzionalità della disposizione (AR, BS, TG, UR / Cevi,

economiesuisse, JuBla Schweiz, MSS, USI).

Anche il finanziamento iniziale a tempo determinato a favore dei Cantoni (art. 25) non è immune da critiche. Così come formulata nell’avamprogetto, la misura viene respinta da molti partecipanti perché ritenuta una forma di interventismo da parte della Confederazione. Nel caso questa disposizione venga mantenuta, secondo i suoi oppositori sarebbe opportuno inserire esplicitamente nella legge che Confederazione e Cantoni stabiliscono gli obiettivi di comune accordo e stipulano appositi contratti di prestazioni (AI, AR, FR, GE, JU, NE, NW, SO, SH TI, UR / USI).

Diversi partecipanti alla consultazione sono del parere che il rapporto esplicativo non metta sufficientemente in rilievo il lavoro svolto e l’importanza delle attività giovanili associative e che esageri

4/29 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_it_agosto 2010.doc / Aktenzeichen