Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 29 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione
− il sostegno ai progetti di Comuni e privati deve avvenire sulla base di accordi programmatici tra
Confederazione e Cantoni (UR);
− i progetti presentati devono essere inoltrati all’UFAS dopo essere stati esaminati dal competente
ufficio cantonale (VD);
− i mezzi destinati alle organizzazioni locali (private e pubbliche) devono essere assegnati nel conte-
sto dell sostegno a organizzazioni "sovraregionali" (BS, cfr. anche proposta relativa all’art. 8 AP).
Per quanto riguarda i criteri indicati come condizione per il sostegno ai Comuni definiti nell’articolo 11 si specifica (cfr. anche articolo 8 AP):
− l’espressione "d’importanza nazionale" implica che i progetti debbano soddisfare requisiti restrittivi
(USAM, SSV) e di conseguenza i progetti comunali vengono praticamente esclusi (SG), l’attuazione resta nel vago, in particolare considerato il significato poco chiaro dell’espressione "d’importanza nazionale " (Renens);
− la gestione della politica dell’infanzia e della gioventù diventa più difficile per i Cantoni e il coordi-
namento dei partecipanti più complesso. Viene quindi proposta la limitazione a istituzioni responsabili e a progetti che assumono chiaramente una valenza nazionale (BE, si riferisce anche all’articolo 8 AP);
− per quanto riguarda la creazione di strutture durature si sottolinea con rammarico che vengono so-
stenuti solo progetti a tempo determinato e in questo modo, come insegna l’esperienza, non è garantita la durata a lungo termine dei progetti validi (USAM, SSV);
− anche le iniziative cantonali andrebbero sostenute dalla Confederazione (SG);
− anche il sostegno concesso ai Comuni deve essere vincolato al principio di cui all’articolo 6 capo-
verso 1 lettera c AP (rimando all’articolo 11 cpv. 1 Cost.) (NKRS).
Altri partecipanti respingono la concessione di aiuti finanziari ai Comuni per i seguenti motivi:
− è incostituzionale, viola il principio di sussidiarietà e della ripartizione dei compiti tra Confederazio-
ne, Cantoni e Comuni (NPC) (AR, BS, TG, UR / Cevi, economiesuisse, JuBla, MSS, USI);
− è inutile perché i Comuni dispongono di risorse finanziarie sufficienti (JuBla Schweiz, MSS, USI), la
promozione nazionale ha chiaramente la priorità (FSPG, Travail.Suisse);
− gli interlocutori della Confederazione sono i Cantoni e i privati (SIC Svizzera);
− i Cantoni in quanto organi di gestione vengono scavalcati (IVL-SPD) e il loro ruolo rimane poco
chiaro (PLR/ FSAG).
Sezione 4 Concessione e calcolo degli aiuti finanziari
Art. 12 Principio
1 Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati.
2 Il Consiglio federale può vincolare la concessione di aiuti finanziari al rispetto di norme di qualità.
Capoverso 2:
Nel messaggio sul disegno andrebbe fatto un esplicito riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Un criterio di qualità fondamentale per la concessione di aiuti finanziari dovrebbe quindi essere quello che venga dato un contributo specifico all’attuazione della Convenzione (Pro Juventute, analogamente NKRS).
Il capoverso 2 (così come l’art. 13 cpv. 2 riguardante la qualità del progetto e l’art. 14 cpv. 2 riguardante la ponderazione) va precisato e chiarito, ad es. nell’articolo 5 AP. Se questo avviene a livello di ordinanza, dovrebbe essere indetta una nuova consultazione (USAM).
17/29 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_it_agosto 2010.doc / Aktenzeichen