Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 29 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione

− questi compiti richiedono più risorse; il piano di finanziamento (contenuto nel rapporto) deve essere

integrato di conseguenza (PS / CFIG);

− andrebbero integrati con i risultati delle ricerche svolte nell’ambito giovanile (SSV);

− con essi, si sono venuti a creare alcuni doppioni, ad esempio nella sensibilizzazione del pubblico

(cfr. art. 7 cpv. 2 lett. 3 AP). Il capitolato degli oneri della Commissione e degli altri attori deve essere definito in maniera precisa e il lavoro della Commissione deve essere ridotto al minimo necessario (USI).

Capoverso 1 frase 2:

Per quanto riguarda il limite di età e la questione della composizione della Commissione, vari partecipanti esprimono il seguente parere:

− la quota è troppo riduttiva (gv / CFIG, USU). Sono proposte due formulazioni alternative (CFIG):

− "Almeno un terzo dei membri deve avere meno di 30 anni d’età al momento della nomina." oppure:

− "Un numero adeguato di membri deve avere meno di 30 anni d’età."

− i membri devono operare almeno indirettamente nell’ambito delle attività extrascolastiche (USAM); − devono essere rappresentati anche i disabili e i migranti (AG);

− anche le associazioni attive nella promozione delle attività giovanili e dell’infanzia devono essere rappresentate (MSS);

− la disposizione sull’età è inutile (VD);

− il limite di età di 25 anni definito nell’articolo 4 lettera a andrebbe in ogni caso rispettato anche in relazione alle quote riguardanti l’età di cui nell’articolo 21. Devono essere definiti altri criteri in relazione alle rappresentanze dei giovani (sesso, provenienza geografica, stato socioeconomico) (Renens).

Lettera e:

Per quanto riguarda la sensibilizzazione del pubblico deve essere mantenuto un rapporto stretto con le questioni prettamente specifiche all’infanzia e alla gioventù (USI).

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Consulta previamente le associazioni mantello nazionali delle organizzazioni che si occupano delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.

Vari partecipanti chiedono che siano considerati o previamente consultati anche i Cantoni (AG, BL, LU,

NW, TI, UR, ZG).

Art. 23 Valutazione

L’UFAS verifica a scadenze regolari l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità degli aiuti finanziari concessi e le misure adottate in virtù della presente legge.

Si constata che non si dispone di dati sicuri sui flussi finanziari nelle attività giovanili extrascolastiche. Di conseguenza è difficile formulare stime fondate. Il mandato di valutazione affidato all’UFAS andrebbe quindi integrato in modo che possano essere rilevati tutti i mezzi impiegati per le attività extrascolastiche (CFIG).

L’adempimento di questi compiti non deve in nessun caso comportare tagli a carico degli attori finora considerati dalla LAG (FSAG, analogamente Petzi).

Altri partecipanti affermano che un controllo degli aiuti finanziari concessi non è sufficiente come manovra correttiva. Si pone pertanto la questione del perché leggi come la LPAE non vengano limitate nel tempo (UDC).

22/29 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_it_agosto 2010.doc / Aktenzeichen