Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 29 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione

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Permette alle associazioni mantello di mettere a disposizione informazioni su forme sperimentate di attività extrascolastiche."

Art. 19 Coordinamento a livello federale

L’UFAS coordina le misure della Confederazione nel settore della politica in materia di infanzia e gioventù e provvede affinché vi sia uno scambio costante di informazioni e di esperienze fra i competenti servizi federali.

Un partecipante sottolinea che le misure per la protezione dei bambini e dei giovani sono in primo luogo disciplinate nel CC e rientrano nella sfera di competenza dell’Ufficio federale di giustizia e dei Cantoni. Si teme pertanto che si vengano a creare incertezze tra promozione e protezione dei bambini e dei giovani (VD).

Il personale aggiuntivo richiesto presso l’Ufficio federale competente non deve essere finanziato dal credito di promozione dei bambini e dei giovani, che deve servire unicamente alla promozione diretta delle attività extrascolastiche (FSAG, analogamente SO / VFG, USU).

Art. 20 Sviluppo delle competenze

L’UFAS può promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche nel settore della politica in materia di infanzia e gioventù, in particolare coinvolgendo esperti e organizzando conferenze e seminari nazionali e internazionali.

Alcuni partecipanti sottolineano che lo sviluppo delle competenze non deve essere finanziato con le risorse destinate alla promozione dei bambini e dei giovani in quanto si tratta di un compito di base delle autorità federali (PES / Petzi, FSAG, analogamente VFG, USU). Deve quindi essere creata una base giuridica chiara in merito all’impiego delle risorse e soprattutto alla definizione delle priorità (SO).

Un partecipante propone la seguente integrazione: "...esperti, fornendo un supporto nell’elaborazione e nell’attuazione di progetti e...". Con il supporto fornito da specialisti a enti pubblici e istituzioni responsabili private si deve evitare che progetti pionieristici o innovativi si scontrino con eccessivi ostacoli formali e la concessione di aiuti finanziari sia riservata solo a organizzazioni con strutture professionali sviluppate. Parallelamente in questo modo si può ridurre il lavoro necessario per la valutazione dei progetti da parte dell’UFAS (USAM).

Sezione 7 Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG)

Art. 21

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG). Almeno un terzo dei membri deve avere meno di 30 anni d’età.

2 La CFIG è incaricata:

a. di osservare la situazione delle giovani generazioni in Svizzera, di evidenziarne gli sviluppi e di proporre eventuali misure;

b. prima che siano emanate importanti leggi federali e ordinanze di politica in materia di infanzia e gioventù, di esprimere il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui fanciulli e i giovani;

c. di esaminare regolarmente se, con la presente legge, le condizioni esistenziali di fanciulli e giovani siano sufficientemente considerate;

d. di consigliare l’UFAS nell’attuazione di misure adottate in virtù della presente legge;

e. di sensibilizzare il pubblico sulle richieste di fanciulli e giovani.

3 Nell’adempimento dei suoi compiti, la CFIG tiene conto in misura equilibrata dei bisogni di protezione, di promozione dello sviluppo e di partecipazione dei fanciulli e dei giovani.

In generale:

Un partecipante mette in questione la necessità e l’utilità della CFIG (VS).

Per quanto riguarda gli ulteriori compiti assegnati alla CFIG si osserva:

21/29 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_it_agosto 2010.doc / Aktenzeichen