Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 29 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione
Sezione 2 Aiuti finanziari a istituzioni responsabili private
La formulazione potestativa di tutti gli articoli (artt. 6-10) di questa sezione lascia un eccessivo margine di interpretazione. Il loro carattere non vincolante fa sì che troppi aspetti rimangano in sospeso e che le istituzioni private non dispongano di una solida base di riferimento (USC, USDCR).
Art. 6 Condizioni
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private, sempreché:
a. siano attive nelle attività extrascolastiche o conducano programmi in tale settore in misura preponderante;
b. non abbiano uno scopo lucrativo; e
c. tengano conto delle particolari esigenze di protezione e di promozione dello sviluppo di fanciulli e giovani ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale.
2 Non sono concessi aiuti finanziari per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del ... che promuove lo sport e l’attività fisica.
Osservazioni generali
Un partecipante propone di modificare il titolo dell’articolo in «Condizioni generali per la concessione di aiuti finanziari», nel qual caso occorrerebbe integrare l’articolo 3 nell’articolo 6 AP (TG).
Un altro partecipante chiede che per la concessione di aiuti finanziari a istituzioni private sia obbligatorio interpellare i Cantoni e di chiedere il loro consenso (VS).
Lettera a
La seconda parte della frase è accolta molto favorevolmente ma non può comportare la decurtazione dei fondi a disposizione per i progetti chiave della promozione della gioventù (SO).
Lettera c
La lettera in questione andrebbe completata come segue: «tengano conto delle particolari esigenze … come pure della parità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale» (CSP).
L’espressione «delle particolari esigenze di protezione e di promozione dello sviluppo» dovrebbe essere sostituita con «dei particolari diritti alla tutela, alla promozione e alla partecipazione» (NKRS).
Capoverso 2
Un partecipante chiede se la norma sancita in questo capoverso sia sufficiente per evitare l’accumulo di sussidi (economiesuisse).
Un altro pone la questione del sostegno alle cosiddette Sport Communities (in particolare per gli sport di tendenza) che, pur svolgendo le funzioni di un’associazione soprattutto per i giovani con particolari esigenze di promozione, non beneficiano di fatto di alcun sostegno finanziario. UFAS e UFSPO dovrebbero prestare particolare attenzione a questa interfaccia della legislazione esecutiva e completarsi in modo pragmatico. Lo stesso vale per la cultura (UCS).
Art. 7 Aiuti finanziari per la struttura d’esercizio e per le attività regolari
1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e centri di coordinamento che si dedicano a livello nazionale alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani aiuti finanziari per la conduzione delle loro strutture e per le attività regolari, sempreché:
a. rappresentino un numero importante di istituzioni responsabili private e pubbliche;
b. assumano compiti d’informazione e di coordinamento a livello nazionale e internazionale; e
c. s’impegnino a sviluppare le attività extrascolastiche e a garantirne la qualità.
2 Può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che:
a. operano a livello svizzero o di regione linguistica;
b. esistono da almeno tre anni;
10/29 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_it_agosto 2010.doc / Aktenzeichen