Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 29 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione

Art. 3 Accesso indiscriminato alle attività extrascolastiche

A tutti i fanciulli e giovani sono date le medesime possibilità di accedere liberamente alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall’appartenenza sociale, dallo status, dall’origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o dalle eventuali menomazioni.

Per motivi di sistematica, l’articolo 3 deve essere inserito nell’articolo 6 capoverso 1 AP, in quanto contiene una condizione da adempiere per poter beneficiare di un sostegno finanziario della Confederazione (TG).

Analogamente all’articolo 8 capoverso 2 Cost., il presente elenco non dovrebbe essere esaustivo (ZH).

Un partecipante sottolinea che la parità tra uomo e donna non si limita all’accesso senza discriminazioni alle attività extrascolastiche, ma necessita piuttosto, anche nel campo delle attività giovanili, di misure di promozione che tengano conto delle differenze tra i sessi. A tale scopo, propone l’aggiunta di un capoverso 2 del seguente tenore: «Al fine di promuovere la parità tra donna e uomo, la Confederazione sostiene misure che contribuiscono alla creazione di un’offerta di attività extrascolastiche facilmente accessibili a tutti, rivolte in ugual misura a ragazzi e ragazze » (CSP).

Un altro partecipante chiede l’inserimento nel titolo dell’articolo dell’espressione «senza barriere», che costituirebbe un riferimento all’accesso per i fanciulli e i giovani disabili e, al contempo, ai media eventualmente utilizzati nel contesto delle attività giovanili (siti web, supporti audio ecc.) (Blindspot).

Art. 4 Gruppi di destinatari

I gruppi di destinatari della presente legge sono:

a. tutti i fanciulli e i giovani dall’età della scuola dell’infanzia fino al compimento del 25° anno d’età residenti in Svizzera;

b. i giovani fino al compimento del 30° anno d’età che operano gratuitamente in un’istituzione responsabile privata assumendo funzioni direttive, consultive o assistenziali.

Osservazioni generali

Un partecipante propone di articolare la legge in base ai diversi gruppi di destinatari (bambini, adolescenti, giovani adulti) e consentire così una promozione «su misura» (SH).

Secondo un altro partecipante, la delimitazione dei gruppi di destinatari in base all’età è fuori luogo: infatti, affinché gli effetti della promozione dell’infanzia e della gioventù possano manifestarsi nei bambini e nei giovani, è necessario poter sostenere in modo mirato anche gli adulti (Pro Juventute).

Lettera a

Diversi partecipanti chiedono il mantenimento dell’attuale limite di età (il compimento del 30° anno di età) uguale per tutti. Il nuovo limite massimo (fino al compimento del 25° anno d’età) e la differenziazione del limite di età secondo le lettere a e b sono respinti per i seguenti motivi:

− Nei giovani più anziani, il confine tra semplice partecipazione e assunzione di compiti direttivi è

spesso labile e la prassi attualmente in uso ha prodotto buoni risultati (GS, gv / BESJ, Cevi, JuBla

Schweiz, MSS, FSAG, Travail.Suisse, USU).

− L’inserimento sociale e professionale può ritenersi concluso solo a 30 anni e non sempre già a 25

(AG).

− Rimando alla definizione di giovani (popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni) contenuta nel

rapporto sulla gioventù pubblicato dalla Commissione europea il 27 aprile 2009 (TI).

− Diversi programmi di scambio di giovani esigono che i partecipanti abbiano una certa maturità ed

esperienza o possiedano conoscenze di base in un campo specialistico (ICYE, IFYE, Intermundo,

ROTARY, Stiftung Jugendaustausch CH-GUS).

− I giovani che nel corso della loro prima formazione non hanno avuto la possibilità di partecipare a

un programma di scambio, vengono ulteriormente penalizzati (ICYE, IFYE, Intermundo, ROTARY,

Stiftung Jugendaustausch CH-GUS).

8/29 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_it_agosto 2010.doc / Aktenzeichen