Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 29 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione
Lettera c:
Viene messo in dubbio che un progetto funzioni automaticamente meglio e possa essere potenzialmente più efficace con un maggiore diritto di codecisione dei bambini e dei giovani (USI).
Un altro partecipante teme un eccessivo lavoro di reporting per criteri difficilmente misurabili (MSS).
Lettera d:
Alcuni partecipanti sono contrari al fatto che l’importo degli aiuti finanziari dipenda da indici quantitativi. Ciò porta a stigmatizzare i bambini e i giovani interessati e non è indicato per la promozione. Tener conto delle esigenze dei bambini e dei giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo non deve essere un criterio obbligatorio ma deve solo fungere da stimolo positivo quando si considera questo gruppo di destinatari (GS / Cevi, JuBla, SIC Svizzera, Petzi, FSAG. USS, USU, atteggiamento critico anche da parte di JuBla LU). Si ricorda inoltre che per uno svolgimento di qualità di quest’impegnativo compito sono necessari mezzi superiori a quelli stanziati.
Art. 15 Concessione degli aiuti finanziari da parte di organizzazioni di diritto privato o pubblico
1 Mediante contratto di prestazioni, la Confederazione può incaricare organizzazioni di diritto privato o pubblico della concessione di aiuti finanziari secondo la presente legge, istituire a tal fine organizzazioni adeguate o partecipare ad esse.
2 L’attività di queste organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. L’UFAS definisce nel dettaglio i compiti e le competenze loro attribuiti. Le organizzazioni interessate devono rendere conto all’UFAS della loro gestione e contabilità.
In generale:
Alcuni partecipanti respingono questo articolo per i seguenti motivi:
− sussiste il rischio di conflitti d’interesse, l’erogazione di aiuti finanziari deve quindi continuare a es-
sere di competenza della Confederazione. Alle organizzazioni private devono essere trasferiti unicamente compiti quali l’esame delle richieste, la consulenza e l’accompagnamento dei richiedenti (ZG, analogamente CFIG);
− oltre a perdere la sua funzione di gestione, la Confederazione non sarebbe più aggiornata in mate-
ria e verrebbe inoltre reso più difficile lo scambio di informazioni e di esperienze (TG);
− incaricare organizzazioni private della concessione di aiuti finanziari è una questione delicata. Va
verificato se la CFIG non possa assumere un ruolo più attivo, analogamente ad esempio alla CFM
(CURAVIVA).
Un partecipante è dell’opinione che la Confederazione non debba farsi carico dell’organizzazione dell’erogazione degli aiuti finanziari, ma debba affidarla a organizzazioni private. L’articolo 15 non è quindi da formulare come una disposizione potestativa bensì come un obbligo. Come possibili modelli vengono menzionati il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica o la fondazione Pro Helvetia (BS).
Sezione 5 Disposizioni procedurali
Art. 16 Procedura
1 La procedura di concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu).
2 Gli aiuti finanziari ad associazioni mantello e centri di coordinamento sono concessi mediante un contratto di prestazioni conformemente all’articolo 16 capoverso 2 LSu.
Vari partecipanti chiedono che la Confederazione possa stipulare accordi di prestazioni anche con associazioni giovanili nazionali che hanno carattere di associazione mantello (Cevi, JuBla LU, JuBla
Schweiz, MSS).
19/29 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_it_agosto 2010.doc / Aktenzeichen