Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 29 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione

Art. 13 Ammontare degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2 Gli aiuti finanziari ai sensi degli articoli 8 e 10 possono coprire una parte più importante delle spese. Sono in tal caso determinanti la qualità del progetto, un interesse particolare della Confederazione e la situazione finanziaria dell’istituzione responsabile privata beneficiaria.

Capoverso 1:

Alcuni partecipanti si esprimono a favore di un limite massimo maggiore pari all’80 per cento delle spese computabili:

− per associazioni mantello nazionali (analogamente alla pratica vigente in molti Cantoni): la clausola

del 50 per cento contraddice il carattere dei contratti di prestazioni. A questo si aggiunge che nel caso dei progetti è spesso più semplice generare mezzi tramite fundraising presso sponsor privati o prestazioni proprie (DOJ, infoclic.ch, JaRL, okaj, SSV);

− per progetti, offerte e organizzazioni che promuovono in maniera esplicita l’integrazione dei bambi-

ni, con o senza handicap: i bambini e i giovani disabili comportano infatti perlopiù un onere maggiore. Inoltre, con questa "regolamentazione speciale" si può creare uno stimolo supplementare alla tematizzazione dell’"integrazione" (Blindspot);

− per tutti (Lobby).

Altre proposte riguardanti la quota massima del rimborso delle spese computabili:

− nettamente superiore al 50 per cento: visto il maggiore onere a carico dei Cantoni e dei Comuni

(GR)

− 100 per cento (PES)

− 60 per cento (BESJ)

Capoverso 2:

La disposizione contenuta nel capoverso 2 viene criticata e respinta da alcuni partecipanti con le seguenti motivazioni:

− è ingiustificata e in contraddizione con il principio dell’uguaglianza giuridica ai sensi dell’articolo 8

Cost. (DOJ, infoclic.ch, okaj);

− è inadeguata (USI, SSV);

− dovrebbe valere anche per gli aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 7 AP, in particolare in relazione

alla garanzia di un accesso senza discriminazioni (FSPI);

− dovrebbe valere per tutti i progetti di particolare importanza e qualità (ad es. per progetti di parteci-

pazione politica) (GS, USS, USU).

Art. 14 Calcolo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono commisurati:

a. alla struttura e alla grandezza dell’istituzione responsabile;

b. al genere e all’importanza dell’attività o del progetto;

c. al grado di codecisione dei fanciulli e dei giovani;

d. alla considerazione data alle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un bisogno particolare di promozione dello sviluppo;

e. alle prestazioni dell’istituzione medesima e ai contributi di terzi;

f. alle misure di controllo della qualità.

2 Il Consiglio federale stabilisce la ponderazione dei criteri di calcolo per ogni singolo settore della promozione e definisce il metodo di calcolo.

In generale:

Una partecipante propone di inserire una nuova lettera e con la seguente formulazione: "al grado della promozione dell’uguaglianza fra donna e uomo" (CSP).

18/29 ergebnisbericht vernehmlassungkjfg_it_agosto 2010.doc / Aktenzeichen