Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine
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universitarie professionali e negli atenei, la formazione professionale continua e il perfezionamento accademico post-laurea. Il perfezionamento, in particolare, serve ad approfondire e ad ampliare le competenze acquisite nel corso della formazione oppure a specializzarsi in un determinato settore o campo di attività. L’attribuzione delle parti citate sopra alla formazione o al perfezionamento non è definita in modo generale nella Costituzione, ma spetta piuttosto al legislatore stabilirla tenendo conto della terminologia correntemente in uso nel rispettivo campo.
Su questo sfondo, il capoverso 2 conferisce alla Confederazione la competenza di disciplinare la formazione e il perfezionamento per le professioni della medicina di base e la autorizza a introdurre nel loro regolamento sulla formazione e il perfezionamento aspetti di politica sanitaria e assistenziale, come ad esempio una migliore armonizzazione dei diversi profili di competenza finalizzata a una collaborazione più efficiente e meglio coordinata. La Confederazione ha inoltre la possibilità, mediante la prescrizione di obiettivi, di disciplinare a livello legislativo particolari conoscenze, attitudini e capacità riguardanti la collaborazione interdisciplinare e interprofessionale con specialisti di altre professioni, le basi legali del sistema di sicurezza sociale e del sistema sanitario svizzeri, nonché la valutazione dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità delle prestazioni. Il capoverso 2 permette altresì alla Confederazione d'introdurre una regolamentazione della formazione per tutte le professioni della medicina di base più completa rispetto a quella odierna e di emanare prescrizioni sull’esercizio di tali professioni anche se svolte in forma privata (art. 95 cpv. 1 Cost.). Visti i diversi campi di attività aperti a ciascuna di queste professioni, il legislatore federale deve emanare eventuali prescrizioni tenendo presente il bisogno in tal senso di ognuna di esse.
Gli specialisti attivi nella medicina di base non sono esclusivamente i medici comunemente denominati «di base» (p.es. medici specialisti in medicina interna generale o in pediatria, medici generici) o medici di famiglia12. Infatti, anche altri specialisti sanitari medici (p.es. psichiatri, geriatri e cardiologi) e non medici (in particolare odontoiatri, farmacisti e infermieri, ma anche p.es. assistenti di studio medico, dietisti, tecnici di radiologia medica e soccorritori sanitari) forniscono un contributo importante alla medicina di base. Conformemente alla disposizione costituzionale proposta dal controprogetto, la Confederazione deve emanare regolamenti sulla formazione e il perfezionamento per professioni di diversi livelli formativi: universitario (p.es. medico, farmacista), universitario professionale (livello terziario A, p.es. infermiere SUP, dietista) e professionale superiore (livello terziario B, p.es. infermiere SSS). Il compito di definire in dettaglio la cerchia degli specialisti attivi nella medicina di base spetta al legislatore.
Pertanto, il capoverso 2 assegna alla Confederazione una competenza che va oltre a quella sancita delle pertinenti disposizioni costituzionali esistenti (cfr. punti 4.4.3 e 4.4.4), consentendole di fissare obiettivi di politica sanitaria e assistenziale riguardanti la formazione e il perfezionamento, nonché l’esercizio della professione. Nel contempo, le conferisce anche la facoltà di legiferare indipendentemente dal contesto (pubblico o privato) in cui tali professioni vengono esercitate. In virtù del capoverso 2, la Confederazione può inoltre emanare regolamenti sulla formazione e il perfezionamento per quelle professioni della medicina di base, in particolare a livello di scuole universitarie professionali, che a differenza di altre (p.es. le
12 Cfr. articolo 55a capoverso 1 della legge sull’assicurazione malattie (LAMal).