Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine
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pubbliche o private e riguardare aspetti come la garanzia della qualità, il riconoscimento di diplomi o la tutela della buona fede.20
Al contrario dell’articolo 64a Cost., il capoverso 2 della disposizione costituzionale proposta dal controprogetto conferisce alla Confederazione un’ampia competenza normativa che va oltre a quella di emanare una legislazione quadro.
Conformemente al capoverso 2 del controprogetto, la Confederazione, oltre a disciplinare il perfezionamento inteso come aggiornamento delle conoscenze acquisite, deve anche poter emanare prescrizioni sulla formazione professionale continua e il perfezionamento accademico post-laurea per gli specialisti attivi nella medicina di base.
Per perfezionamento, quindi, s'intende in particolare il rafforzamento della competenza e la specializzazione nel rispettivo settore. Tale concetto di perfezionamento è incentrato sulla formazione ed è articolato e valutabile in base alla durata e al contenuto. Le conoscenze, le attitudini e le capacità acquisite durante la formazione devono essere approfondite e ampliate in vista della rispettiva attività di responsabilità specialistica. La Confederazione è tenuta a disciplinare il perfezionamento professionale in modo specifico e deve poter emanare prescrizioni in materia, ad esempio sotto forma di obiettivi di perfezionamento, di regolamenti per l’accreditamento dei cicli di perfezionamento e di titoli federali di perfezionamento. A tal scopo, deve tenere presenti in primo luogo le norme sancite dalla vigente legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed)21.
4.4.4 Ricerca
Conformemente all’articolo 64 Cost., la Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione (cpv. 1), può subordinare il suo sostegno all’assicurazione della qualità e al coordinamento (cpv. 2) e può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca (cpv. 3). Il controprogetto, al contrario dell’iniziativa, non contiene alcuna disposizione corrispondente, in quanto l’articolo 64 Cost. può essere applicato anche alla ricerca nella medicina di base.
Il Consiglio federale può affidare al Fondo nazionale svizzero (FNS) l’esecuzione di programmi di ricerca d'importanza nazionale. I servizi federali come pure ogni persona fisica o giuridica possono presentare alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) proposte concernenti i programmi nazionali di ricerca (PNR). Ai sensi dell’ordinanza del 10 giugno 1985 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI)22, nelle proposte di PNR occorre precisare che il relativo oggetto è conforme agli scopi dei programmi nazionali di ricerca (p.es. tematica d'importanza nazionale, che necessita del contributo di diverse discipline, non attribuibile esclusivamente alla ricerca fondamentale pura o alla ricerca vicina all’industria ecc.). Le proposte presentate possono essere prese in considerazione solo se adempiono i criteri stabiliti per i PNR. Sulla base della priorità assegnata loro e dell’esito dello studio di fattibilità effettuato per ciascuna di esse, il DFI propone periodicamente al Consiglio federale l’esecuzione di uno fino a tre programmi nazionali di ricerca.
20 Cfr. G. Biaggini, Art. 64a, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo, 2007 (BV-Kommentar), Rz. 3 segg.
21 RS 811.11
22 RS 420.11