Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine

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6 Ripercussioni finanziarie e a livello di personale del controprogetto diretto

La disposizione costituzionale proposta dal controprogetto si attiene in linea di principio al disciplinamento delle competenze vigente nel settore sanitario (cfr. art. 117a cpv. 1 Cost.) limitandosi ad aggiungere alcuni nuovi compiti puntuali nei articolo 117a capoversi 2 e 4 Cost..

Sulla base del capoverso 2, occorre innanzitutto regolamentare gli aspetti qualitativi che, a prescindere dal dispendio legislativo, non generano alcun costo supplementare per la Confederazione. Un incremento qualitativo della formazione e del perfezionamento dei vari specialisti attivi nella medicina di base, così come un migliore coordinamento delle loro competenze potrebbero condurre a medio o lungo termine a prestazioni mediche migliori e, di conseguenza, a una medicina di base più efficace ed efficiente.

Il capoverso 4, dal canto suo, non apporta alcun cambiamento alle competenze fondamentali dei Cantoni relativamente alla garanzia dell’assistenza sanitaria. Il sostegno fornito loro dalla Confederazione sotto forma di consulenza deve dapprima, ove necessario e auspicato, aiutarli a elaborare le basi necessarie per lo sviluppo e l’introduzione di modelli di assistenza moderni. Sulla base del capoverso 4, le ripercussioni finanziarie per la Confederazione possono essere stabilite nel dettaglio solo al momento della sua attuazione nell’ambito di misure concrete e, all’occorrenza, limitate mediante la fissazione di un tetto massimo. Malgrado ciò, si può partire dal presupposto che tali ripercussioni riguarderanno unicamente i costi del personale di un team di consulenza e i costi materiali per i mandati di ricerca e di consulenza.

Il capoverso 3 conferisce alla Confederazione competenze normative sussidiarie, limitate a determinati campi e orientate a una medicina di base adeguata ed efficiente. Per i Cantoni, le prescrizioni riguardanti la gestione e il coordinamento (lett. a) generano un valore aggiunto quando, ad esempio, i limiti minimi o massimi fissati dalla Confederazione per la densità della copertura sanitaria non sono ancora rispettati sul loro territorio oppure quando sono chiamati a meglio coordinare la loro assistenza sanitaria. Considerata la molteplicità degli strumenti disponibili, stime più attendibili sugli oneri supplementari attesi possono essere stilate solo sulla scorta delle prescrizioni concrete. Alla Confederazione dovrebbero in ogni caso incombere unicamente i costi del personale e materiali per la preparazione e la comunicazione delle prescrizioni inerenti alla gestione.

Con ogni probabilità, le eventuali prescrizioni relative alla qualità e allo scambio elettronico di dati (lett. b e c) cagioneranno costi supplementari ai loro destinatari, ossia ai fornitori di prestazioni attivi nella medicina di base, solo per un periodo transitorio (durante le fasi di sviluppo e d'introduzione), mentre quelle riguardanti l’indennizzo delle prestazioni (lett. b) genereranno principalmente costi a carico degli assicurati. Per la Confederazione i maggiori oneri dovrebbero limitarsi, anche in questo ambito, ai costi del personale e materiali per la preparazione e la comunicazione delle prescrizioni.

Ai fini del coordinamento della preparazione e dell’attuazione delle misure da parte della Confederazione e dei Cantoni conformemente al capoverso 5, ci si dovrà in primo luogo avvalere delle piattaforme e dei canali di coordinamento già esistenti tra i due livelli istituzionali (p.es. «Dialogo sulla politica nazionale della sanità»,