Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine
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professioni mediche universitarie ai sensi della LPMed) non sono ancora state disciplinate, e regolamentarne l’esercizio se ciò appare utile e appropriato.
Tali competenze, tuttavia, non influenzano né le modalità di finanziamento previste dalle disposizioni costituzionali sulla formazione, né le strutture formative che ne risultano.
4.3.3 Capoverso 3
Conformemente al capoverso 3, la Confederazione può intervenire in determinati aspetti della medicina di base mediante l’emanazione di leggi. Tale facoltà è puramente sussidiaria; in altre parole, la Confederazione può emanare prescrizioni solo se ciò è necessario per garantire una medicina di base di alta qualità e accessibile a tutti. Questa concezione ha un duplice effetto limitativo: da un lato, evita che la Confederazione intervenga in assenza di una necessità comprovata in settori di competenza dei Cantoni, dall’altro, impedisce al legislatore di attivarsi spinto da altri motivi che non siano la garanzia della medicina di base. Ciò nonostante, è lasciato all’apprezzamento del legislatore federale valutare in quali situazioni è indispensabile che la Confederazione intervenga per garantire una medicina di base di alta qualità e accessibile a tutti, fornita in modo efficiente e finanziariamente sostenibile. Le possibilità di regolamentazione da parte della Confederazione sono limitate agli aspetti descritti qui di seguito:
Lettera a
La Confederazione può emanare prescrizioni sussidiarie sulla gestione e sul coordinamento intercantonali o regionali della medicina di base. Poiché il compito di garantire l’assistenza sanitaria spetta ai Cantoni, sono loro a essere interessati in prima linea da tali prescrizioni. Per garantire una medicina di base adeguata, la Confederazione potrebbe ad esempio introdurre esigenze minime per l’offerta di prestazioni, mentre per garantire l’accessibilità delle prestazioni a tutti i gruppi di popolazione potrebbe prescrivere limiti minimi o massimi di densità della copertura sanitaria. Ciò le consentirebbe di indurre i Cantoni a garantire un’assistenza minima a un determinato livello e di indicare loro dove è possibile eliminare strutture assistenziali. 13
La Confederazione può altresì emanare prescrizioni sulla gestione e il coordinamento dell’offerta di formazione e perfezionamento disponibile per le professioni della medicina di base. Mentre il capoverso 2 obbliga la Confederazione a regolamentare le esigenze qualitative poste alla formazione e al perfezionamento degli specialisti attivi nella medicina di base, il capoverso 3 lettera a le conferisce la possibilità, se necessario, di emanare prescrizioni quantitative sui posti di formazione e perfezionamento disponibili e sul loro utilizzo efficiente. Sono inoltre ipotizzabili prescrizioni che regolamentano l’accesso alle offerte di formazione e di perfezionamento (p.es. introduzione, revoca o innalzamento del numerus clausus, fissazione di numeri minimi di posti di formazione in diverse professioni della medicina di base). In questo senso, anche l’obbligo di offrire posti di praticantato adeguati, ad esempio in strutture stazionarie, potrebbe costituire uno strumento utile. L’obiettivo costante di tutte queste prescrizioni è quello di garantire una
13 Per valutare la struttura dell’offerta in determinate regioni o settori specializzati è possibile utilizzare in particolare le analisi effettuate ad esempio dall’Osservatorio svizzero della salute (Obsan).