Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine

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l’accento non vada posto sugli interessi particolari di una singola categoria professionale, bensì sulla medicina di base, nell’interesse di tutta la popolazione.

Il controprogetto diretto si concentra sulla medicina di base, rinunciando a una nuova regolamentazione della ripartizione delle competenze nell’intera assistenza sanitaria. Una reimpostazione di tale portata, infatti, dovrebbe essere necessariamente preceduta da approfondite e accurate analisi e discussioni tra i partner coinvolti, sulla falsariga di quando sta accadendo tra Confederazione (Dipartimento federale dell’interno DFI) e Cantoni (Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS) nell’ambito del progetto «Strategia nazionale della sanità».

4 Controprogetto diretto

4.1 Testo

Il testo della disposizione costituzionale recita:

Art. 117a Cost. Medicina di base

1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano a favore di una medicina di base di alta qualità e accessibile a tutti. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come una componente fondamentale della medicina di base.

2 La Confederazione emana prescrizioni sulla formazione e il perfezionamento per le professioni della medicina di base e sul loro esercizio.

3 Se necessario per garantire la medicina di base, la Confederazione può emanare prescrizioni su:

a. la gestione e il coordinamento dell’assistenza e dell’offerta di formazione e perfezionamento;

b. la garanzia della qualità delle prestazioni e il loro indennizzo;

c. lo scambio elettronico di dati.

4 La Confederazione può fornire consulenza ai Cantoni per lo sviluppo e l’introduzione di modelli di assistenza moderni.

5 La Confederazione e i Cantoni coordinano la preparazione e l’attuazione delle loro misure.

4.2 Collocazione sistematica

Da una parte, un’integrazione della disposizione costituzionale sulla medicina di base proposta dal controprogetto nelle norme sulla competenza (art. 118-119a Cost.6) finalizzate alla protezione della salute e della personalità dell’uomo appare illogica7. Dall’altra, per preservare la connessione dell’articolo 117 Cost. (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni) con le altre norme sulla sicurezza

6 Solo l’articolo 118a (Medicina complementare) non ha come scopo prioritario la protezione della salute e della personalità.

7 L’iniziativa popolare esige che la nuova disposizione venga inserita nella Costituzione federale come articolo 118b. Il 7 marzo 2010, tuttavia, è già entrato in vigore un articolo 118b intitolato «Ricerca sull’essere umano».