Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

legislazione sull’assicurazione contro le malattie, in particolare, contempla alcune prescrizioni che coincidono con le finalità dell’articolo 117a Cost. (p.es. coordinamento dell’assistenza attraverso la pianificazione ospedaliera intercantonale, qualità delle prestazioni, assistenza di alta qualità). Pertanto, sia l’articolo 117 Cost. (rispettivamente la sua attuazione nella legislazione) sia l’articolo 117a Cost. proposto dal controprogetto riguardano, in parte, i medesimi aspetti normativi.

Il loro obiettivo è, per contro, fondamentalmente diverso: l’articolo 117 Cost., infatti, consente di disciplinare solo – ma pur sempre – le condizioni quadro per il rimborso dei costi delle prestazioni nell’ambito dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni; le norme che influiscono sull’impostazione dell’assistenza sanitaria devono sempre servire in ultima analisi agli scopi delle assicurazioni sociali interessate. L’articolo 117a Cost., per contro, mira direttamente ed esclusivamente a garantire la disponibilità di una medicina di base di alta qualità e accessibile a tutti. Il presente progetto di disposizione costituzionale presenta quindi una prospettiva sostanzialmente diversa rispetto a quella dell’articolo 117 Cost.. A ciò si aggiunge che, mentre il campo di applicazione della norma costituzionale proposta dal controprogetto è circoscritto alla medicina di base, l’assicurazione contro le malattie ai sensi dell’articolo 117 Cost. – benché venga in parte correntemente denominata «assicurazione di base» – non contempla alcuna limitazione di questo tipo e, in linea di principio, regolamenta il rimborso dei costi per le prestazioni dell’intera assistenza sanitaria in base a criteri del diritto delle assicurazioni sociali.

4.4.2 Articoli 118 - 119a della Costituzione federale (Protezione della salute, medicina complementare, ricerca sull’essere umano, medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano, medicina dei trapianti)

Gli articoli 118 Cost. (Protezione della salute), 118b Cost. (Ricerca sull’essere umano), 119 (Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano) e 119a Cost. (Medicina dei trapianti) conferiscono alla Confederazione un’ampia competenza normativa nei rispettivi settori specialistici. Tali disposizioni, così come la legislazione federale che poggia su di esse, sono focalizzate sulla protezione della salute, della dignità e della personalità dell’essere umano. Elementi in comune o punti di contatto con il presente progetto sussistono unicamente laddove aspetti qualitativi e assistenziali (p.es. vaccinazioni contro malattie trasmissibili) sono parte integrante sia della medicina di base sia delle normative settoriali e in ogni caso non comportano alcun problema.

L’articolo 118a Cost. obbliga la Confederazione e i Cantoni a considerare la medicina complementare anche nel quadro della medicina di base. Gli organi chiamati a stabilire e ad applicare il diritto dispongono di un ampio margine di manovra. L’obbligo di considerare la medicina complementare dovrà sì essere osservato anche nell’ambito dell’articolo 117a Cost., ma con ogni probabilità ciò non comporterà nuove ripercussioni di rilievo rispetto alla situazione attuale.

4.4.3 Articoli 63, 63a e 64 della Costituzione federale (Formazione)

Nel settore della formazione la Confederazione dispone già di diverse competenze.

Conformemente all’articolo 63 Cost., ha ad esempio la facoltà di emanare prescrizioni in materia di formazione professionale. Rientrano in questo settore la