Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine
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sociale, la disposizione in questione deve essere inserita nella Costituzione come nuovo articolo 117a Cost.
4.3 Commento
4.3.1 Capoverso 1
La norma costituzionale del controprogetto esordisce con una disposizione programmatica che non modifica in alcun modo la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Il capoverso 1 conferisce un mandato generale agli attori statali, senza tuttavia imporre loro il raggiungimento di un risultato, né tantomeno creare diritti che possono essere fatti valere in sede giudiziaria. Contrariamente all’iniziativa, la norma costituzionale proposta dal controprogetto pone al centro la medicina di base a favore della quale gli enti pubblici devono adoperarsi nell’ambito dei rispettivi compiti. La descrizione della medicina di base è orientata al bisogno corrente della popolazione di beni e prestazioni mediche fondamentali per la prevenzione, le cure, la riabilitazione e le cure palliative. In linea di principio, se tali prestazioni sono offerte in regime ambulatoriale o stazionario è irrilevante ai fini della loro attribuzione alla medicina di base. Inoltre, non vengono fornite da una sola categoria professionale, bensì da diversi specialisti e istituzioni. Per la descrizione della medicina di base ciò che conta è che le sue prestazioni fondamentali vengano per esperienza richieste regolarmente dai diversi gruppi di popolazione e che ciò prosegua anche in futuro. Il concetto di assistenza di base viene utilizzato e descritto rifacendosi anche al suo attuale utilizzo nella Costituzione8 e nelle leggi federali9. Da un lato, inoltre, tale assistenza può essere distinta da quella fornita nell’ambito del diritto all’aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.), in quanto le sue prestazioni vanno oltre l’aiuto medico minimo fornito a ogni persona in una situazione di bisogno e in misura adeguata solo alle circostanze concrete del singolo caso. Dall’altro, non include tutte le prestazioni dell’assistenza sanitaria come quelle richieste solo sporadicamente (p.es. trattamento di malattie molto rare) o che, per altri motivi (p.es. disponibilità di conoscenze specialistiche per particolari quadri clinici, requisiti qualitativi, elevate esigenze tecniche o ripercussioni finanziarie), possono essere offerte unicamente in forma concentrata.
La medicina di base è accessibile a tutti solo se le relative prestazioni possono essere offerte in tempo utile a tutti i gruppi di popolazione e in tutte le regioni del Paese. Questa prescrizione include quindi le dimensioni geografica, finanziaria e sociale; in altre parole ha un impatto sia sulle regioni lontane dai centri urbani o periferiche, sia sui gruppi di popolazione che, a causa di limitazioni dovute all’età o alle condizioni di salute, dipendono da un’offerta di prestazioni assistenziali di base in loco. È altresì indispensabile che, soprattutto per i pazienti, la sostenibilità finanziaria sia garantita, perché in caso contrario le sue prestazioni non sarebbero di fatto più accessibili. Il compito di concretizzare e, all’occorrenza, differenziare l’accesso a singole categorie di prestazioni sulla scorta degli aspetti citati è ancora una volta lasciato agli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni.
8 Articolo 43a capoverso 4 e articolo 92 capoverso 2 Cost.; cfr. anche avamprogetto del 27 agosto 2010 sul nuovo articolo 41a Cost.
9 Articolo 1 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10); sezione 1 del capitolo 2 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (RS 734.7).