Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine
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4.3.4 Capoverso 4
Viste le modifiche strutturali di cui necessita la medicina di base, è indispensabile che vengano sviluppati e introdotti modelli di assistenza moderni. Poiché è compito dei Cantoni garantire l’assistenza medica, è a loro che spetta attivarsi, coinvolgendo anche le istituzioni e le categorie professionali interessate, quando la diffusione spontanea di modelli di assistenza moderni risulta insufficiente. Dal canto suo, la Confederazione può, da un lato, coadiuvare i Cantoni nell’ambito delle sue attuali competenze introducendo ad esempio nuovi modelli di rimborso dei costi nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, dall’altro, sostenerli fornendo loro consulenza conformemente al capoverso 4, mettendo a loro disposizione le proprie conoscenze specialistiche oppure esperti esterni. Tale consulenza può ad esempio consistere in analisi del sito volte a identificare le regioni che meglio si prestano per l’introduzione di unità assistenziali di maggiori dimensioni, non da ultimo nell’intento di fornire dati di base affidabili per agevolare la partecipazione di finanziatori privati e pubblici alla creazione di una nuova infrastruttura. Grazie al capoverso 4, è quindi possibile creare un valore aggiunto per l’ulteriore sviluppo della medicina di base con ripercussioni relativamente contenute in termini di costi per la Confederazione.
4.3.5 Capoverso 5
Il capoverso 5 impone alla Confederazione e ai Cantoni l’obbligo generale e completo di coordinare reciprocamente la preparazione e l’attuazione delle loro misure. Tale obbligo di coordinamento va oltre quello di aiuto reciproco tra Confederazione e Cantoni sancito dall’articolo 44 Cost. ed è motivato dalla maggiore compenetrazione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali osservabile nella medicina di base rispetto ad altri settori. L’obiettivo è fare in modo che le misure della Confederazione e dei Cantoni (incluse quelle dei Comuni) nel settore della medicina di base vengano preparate e attuate in modo coordinato dal punto di vista sia della tempistica sia dei contenuti e nel rispetto delle rispettive competenze. Il modo di procedere per concretizzare tale obiettivo deve ancora essere stabilito. Le possibili alternative spaziano da forme di cooperazione relativamente blande fino alla creazione di piattaforme o organismi di accompagnamento comuni. Nel secondo caso, la Confederazione e i Cantoni potrebbero approfittare di strutture e progetti di collaborazione già in essere come ad esempio la piattaforma «Dialogo sulla politica nazionale della sanità».
4.4 Rapporto con altre disposizioni costituzionali
4.4.1 Articolo 117 della Costituzione federale (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)
L’articolo 117 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione un’ampia competenza per regolamentare l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Il capoverso 2 stabilisce che può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione. La Costituzione non contiene per contro alcuna disposizione materiale al riguardo.
Con l’emanazione delle legislazioni federali sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni la Confederazione ha fatto uso della competenza attribuitale dall’articolo citato. Tali legislazioni influiscono notevolmente sull’impostazione dell’assistenza sanitaria e, di conseguenza, sulla medicina di base in Svizzera. La