Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine

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disponibilità sufficiente di specialisti nella medicina di base e di evitare che tale disponibilità possa essere messa a repentaglio da capacità formative troppo esigue.

Le competenze sussidiarie della Confederazione ai sensi della lettera a si limitano esplicitamente agli aspetti della gestione e del coordinamento. La loro esecuzione, in particolare la modalità di raggiungimento degli obiettivi o la decisione relativa all’avvio di un’eventuale collaborazione intercantonale, spetta ove necessario ai Cantoni.

Lettera b

La Confederazione deve avere la possibilità, se necessario, di emanare prescrizioni per garantire la qualità delle prestazioni fornite nell’ambito della medicina di base, ad esempio attraverso la fissazione di indicatori di qualità, l’introduzione di misure per la garanzia della qualità o l’obbligo di applicare linee guida riconosciute nel trattamento di malati cronici (p.es. persone affette da diabete o insufficienza cardiaca. In virtù della lettera b, la Confederazione può anche, in linea di principio, fissare criteri unitari per il rilevamento di dati riguardanti la qualità delle prestazioni nella medicina di base.

L’indennizzo delle prestazioni fornite nell’ambito della medicina di base deve essere adeguato. Il rimborso di una parte importante dei costi di tali prestazioni è disciplinato dalla legislazione sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Se necessario, per garantire la medicina di base la Confederazione deve poter emanare prescrizioni soprattutto nel settore dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (p.es. prescrizioni sulle strutture tariffarie a livello nazionale) o altre disposizioni quadro per i negoziati tariffari nell’ambito delle quali i partner tariffari devono esercitare la propria autonomia tariffaria.14

Lettera c

Attraverso l’emanazione di prescrizioni sullo scambio elettronico di dati la Confederazione può garantire una struttura e un uso uniformi dei relativi sistemi come la cartella medica elettronica del paziente che, se introdotta, costituirebbe uno strumento importante ai fini dell’efficienza e della qualità della fornitura di prestazioni nella medicina di base.

Qualora venga approvata la necessità di un intervento del legislatore federale in uno o più dei settori menzionati nelle lettere a-c, è possibile che, relativamente alla medicina di base, la Confederazione modifichi leggi esistenti (p.es. legge sulle professioni mediche universitarie o legge sull’assicurazione malattie) oppure ne emani di nuove (p.es. legislazione sulla cartella medica elettronica del paziente). Se da un lato il capoverso 3 autorizza la Confederazione a emanare puntualmente prescrizioni sulla qualità e sullo scambio elettronico di dati destinate a specialisti e istituzioni attivi nella medicina di base, dall’altro, l’articolo 46 capoverso 1 Cost. affida ai Cantoni il compito di attuarle ed eseguirle. La ripresa di questa classica ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è tanto più giustificata, in quanto la norma costituzionale proposta dal controprogetto non apporta alcuna modifica sostanziale alla ripartizione delle competenze tra i due livelli istituzionali.

14 Riguardo al rapporto con l’articolo 117 Cost., cfr. punto 4.7.1.