Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine
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3Essi perseguono una ripartizione regionale equilibrata, creano condizioni favorevoli all’esercizio della medicina di famiglia e promuovono la collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni e istituzioni del settore sanitario e sociale.
4 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:
a. la formazione universitaria, il perfezionamento professionale dei medici specialisti e la ricerca clinica nell’ambito della medicina di famiglia;
b. l’accesso assicurato alla professione e l’agevolazione dell’esercizio della professione;
c. l’estensione e l’adeguata remunerazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e preventive della medicina di famiglia;
d. il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari attività volte alla consulenza e al coordinamento per i pazienti;
e. le semplificazioni amministrative e forme moderne di esercizio della professione.
5 Nella sua politica della sanità, la Confederazione tiene conto degli sforzi dei Cantoni e dei Comuni, nonché dell’economia nell’ambito della medicina di famiglia. Essa li sostiene nelle loro iniziative a favore di un impiego economico dei mezzi e della garanzia della qualità delle prestazioni.
In merito all’iniziativa sono inoltre disponibili precisazioni dettagliate messe a punto dal comitato promotore.2
2.2 Riuscita formale e termini di trattazione
L’iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» è stata depositata il 1° aprile 2010 corredata dalle firme necessarie. Con decisione del 27 aprile 2010, la Cancelleria federale ne ha costatato la riuscita formale con 200 210 firme valide.3
L’iniziativa è stata presentata sotto forma di progetto elaborato e il Consiglio federale ha deciso di opporle un controprogetto diretto. Conformemente all’articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 settembre 2002 sul Parlamento (LParl)4, il Consiglio federale ha quindi tempo fino, al più tardi, al 1° ottobre 2011 per presentare un messaggio con un disegno di decreto federale. Dal canto suo, l’Assemblea federale deve decidere entro il 1° ottobre 2012 se raccomandare al Popolo e ai Cantoni l’accettazione o il rifiuto dell’iniziativa popolare (art. 100 LParl); nel caso una Camera si pronunci per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa, il termine di trattazione può essere prorogato di un anno (art. 105 cpv. 1 LParl).
2.3 Validità
L’iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.):
a) è formulata sotto forma di progetto interamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;
2Cfr. http://www.samf.ch/_download/explic_it.pdf
3FF 2010 2581