Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine
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formazione professionale di base, le scuole di maturità professionale, i cicli di studio della formazione professionale superiore e la formazione professionale continua. L’articolo 63 Cost. non si applica invece più alle scuole universitarie professionali15 e alla formazione universitaria.
Poiché anche determinati specialisti con una formazione universitaria (p.es. medici) e universitaria professionale (soprattutto infermieri) svolgono un ruolo fondamentale nella medicina di base, occorre che la Confederazione riceva la competenza di emanare regolamenti sulla formazione e il perfezionamento anche per le professioni universitarie e universitarie professionali, in altre parole una competenza che vada oltre quella legislativa di cui all’articolo 63a capoverso 5 Cost. (cfr. qui sotto). Inoltre, se ciò è necessario per garantire la medicina di base, le misure per la gestione e il coordinamento dell’offerta di formazione e di perfezionamento disponibile adottate in virtù dell’articolo 117a capoverso 3 lettera a Cost. possono riguardare tutti i settori formativi (cfr. punto 4.3.3, commento al cpv. 3 lett. a).
L’articolo 63a Cost. disciplina la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nell’ambito del progetto di gestione globale coordinata del sistema universitario svizzero. Tale articolo contiene prevalentemente disposizioni sulle competenze, l’organizzazione e le procedure riguardanti le scuole universitarie (università, politecnici federali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche). In virtù del capoverso 5, la Confederazione detiene una competenza normativa sussidiaria limitata nell’ambito dei campi menzionati.
Contrariamente all’articolo 63a capoverso 5 Cost., la nuova competenza normativa della Confederazione proposta dal controprogetto non dipende dal fallimento del coordinamento tra gli enti responsabili delle scuole universitarie e non riguarda tutti gli aspetti della formazione. Ovviamente la legislazione in materia di formazione e perfezionamento degli specialisti attivi nella medicina di base sarà integrata nelle strutture formative già esistenti o che stanno per sorgere.
La Confederazione detiene già oggi determinate competenze per disciplinare il perfezionamento. L’articolo 64a Cost., ad esempio, le conferisce la competenza di emanare una legislazione quadro obbligandola a stabilire principi in materia di perfezionamento. Inoltre, il concetto di perfezionamento alla base dell’articolo 64a Cost. oltre a essere relativamente aperto ha anche un’accezione molto ampia che abbraccia sia la formazione professionale continua sia il perfezionamento generale16 e pone l’accento sulla cosiddetta «learning-to-learn competence»17.
Il concetto di perfezionamento evoca la crescente importanza dell’apprendimento permanente18, ma – come rilevano due passaggi tratti dal FF19 – l’articolo 64a Cost. non contempla il perfezionamento accademico nelle scuole universitarie. I principi menzionati al capoverso 1 possono valere per istituzioni di perfezionamento
15 Cfr. G. Schmid e M. Schott, Art. 63 BV, in: B. Ehrenzeller et al. (a cura di), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 2a edizione, Zurigo ecc. 2008 (St. Galler Kommentar BV), Rz. 8.
16 Cfr. B. Ehrenzeller e K. Sahlfeld, Art. 64a, in: St. Galler Kommentar BV, Rz. 11.
17 Cfr. comunicazione «Spazio europeo dell’istruzione e della formazione durante l’intero arco della vita», Commissione UE, 2001.
18 FF 2005 4945
19 FF 2005 4945, 4963