Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine
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La promozione della ricerca mediante la concessione di sussidi subordinati a progetti è possibile anche nel quadro della legge dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università (LAU)23, purché le relative domande vengano presentate tramite le università e i progetti in questione soddisfino i criteri richiesti. In questo caso, la decisione in merito alla concessione di un sussidio spetta alla Conferenza universitaria svizzera (CUS). Le domande di sussidi per progetti di ricerca della medicina di base soggiacciono pertanto alle medesime condizioni di tutti gli altri settori.
4.4.5 Articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale (Attività economica privata)
L’articolo 95 capoverso 1 Cost.24 conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. In virtù di tale disposizione, la Confederazione dispone di un’ampia competenza normativa per quanto attiene all’attività economica privata25: può emanare prescrizioni sull’esercizio di un’attività e, di conseguenza, anche sulle condizioni per accedere a un’attività economica privata e sul modo di esercitarla.
Un’attività economica non è più considerata privata ai sensi degli articoli 27 e 95 Cost. quando consiste in un compito o in un servizio pubblico che, in quanto tale, soggiace al diritto pubblico26. Secondo una parte della dottrina, quando uno Stato esercita una vera e propria attività lucrativa, ad esempio quando vende servizi commercializzabili, svolge un’attività economica privata. Conformemente alla giurisprudenza, la cura di malati in un ospedale è un compito pubblico quando lo è l’ospedale (p.es. un ospedale cantonale) e quando le cure vengono prestate da persone impiegate presso tale ospedale nell’ambito delle loro mansioni27.
In virtù dell’articolo 95 capoverso 1 Cost., nell’ambito della legge sulle professioni mediche e del disegno di legge sulle professioni psicologiche28 sono stati in particolare emanati regolamenti sulla formazione e il perfezionamento come pure sull’esercizio delle professioni mediche universitarie rispettivamente delle professioni psicologiche. Mentre quelle appena citate sono professioni tipicamente esercitate nell’economia privata, alcune professioni della medicina di base vengono solitamente svolte nell’ambito di un rapporto d'impiego, spesso presso istituzioni di diritto pubblico (p.es. ospedali cantonali). Se possono ancora essere ritenute attività economiche private ai sensi dell’articolo 95 capoverso 1 Cost. è una questione controversa che, peraltro, può rimanere anche aperta, dato che la nuova disposizione costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla formazione e il perfezionamento, nonché sull’esercizio della professione per le persone attive nella medicina di base indipendentemente dalla forma e dal contesto in cui lavoreranno (come indipendenti nell’economia privata, oppure come impiegati presso un’istituzione di diritto pubblico o privato).
23 RS 414.20
24 Cfr. al riguardo anche la perizia dell’UFG «Loi sur les professions médicales: excercice indépendant et dépendant» del 9 giugno 2008 (disponibile solo in francese e in tedesco).
25 A. Auer et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2006, n. 958; G. Biaggini, BV- Kommentar, Art. 95, Rz. 3.
26 A. Auer et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2006, n. 940; P. Richli, Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Berna, 2007, n. 170.
27 DTF 133 III 462, 465 Considerando 2.1.
28 FF 2009 6065