Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/129: Controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» · 22 pagine
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Il requisito secondo cui la medicina di base deve essere di alta qualità implica, tra l’altro, che le prestazioni devono essere sempre fornite da specialisti qualificati, di comune intesa e in interconnessione tra loro, e in ogni caso solo nella misura necessaria. Occorre cioè evitare un’assistenza eccessiva o insufficiente. Infine, è necessario prestare attenzione alla garanzia della qualità nella fornitura delle prestazioni. La disposizione costituzionale non specifica nel dettaglio quali prescrizioni e quali misure vengono introdotte o attuate dalle autorità e nella prassi.
La disposizione costituzionale del controprogetto nomina esplicitamente la medicina di famiglia come una componente fondamentale della medicina di base, visto che – anche se non in modo esclusivo – ne costituisce la spina dorsale e svolge o può svolgere una funzione importante ai fini dell’assistenza globale dei pazienti. Nel contempo stabilisce però chiaramente che la medicina di base non può essere monopolizzata né dai medici di famiglia né da altre categorie professionali mediche o non mediche. Visto il carattere sempre più interdisciplinare della medicina di base, un monopolio di questo tipo sarebbe poco lungimirante e, in caso di penuria di medici di famiglia, potrebbe addirittura metterla a repentaglio. Come indicato nella documentazione dell’iniziativa, il concetto di medicina di famiglia è di uso comune nel linguaggio corrente, ma tra gli specialisti è regolarmente oggetto di discussioni. Nell’ambito della disposizione costituzionale del controprogetto, la medicina di famiglia è intesa come un campo di attività medica focalizzato prevalentemente sull’assistenza primaria al quale devono orientarsi, tra l’altro, anche i requisiti posti alla formazione e al perfezionamento come pure all’infrastruttura. Il compito di decidere quali titoli di perfezionamento medico attribuire alla medicina di famiglia viene però lasciato al legislatore10.
La norma proposta dal controprogetto, quindi, definisce sulla falsariga di disposizioni costituzionali analoghe11 l’orientamento generale al quale gli enti pubblici devono attenersi nell’ambito delle loro competenze. Pertanto, ogni volta che operano nel settore della medicina di base, gli organi federali e cantonali (unitamente a quelli comunali) incaricati di stabilire e di applicare il diritto sono tenuti a perseguire tale orientamento. Così facendo, stabiliscono anche l’entità concreta della medicina di base, nonché le misure da adottare per garantirne l’accessibilità e la qualità, aspetti questi ultimi che non possono essere sanciti in modo astratto nella Costituzione. Per contro, il principio di sussidiarietà (art. 5a Cost.) stabilisce già – e per questo motivo non viene più ribadito nella disposizione del controprogetto – che quando lo Stato interviene anche nel settore della medicina di base deve sempre farlo a complemento della responsabilità personale e dell’iniziativa privata.
4.3.2 Capoverso 2
Per raggiungere l’obiettivo prescritto nella disposizione costituzionale del controprogetto, ossia una medicina di base di alta qualità e accessibile a tutti, è fondamentale che tutti gli specialisti coinvolti ricevano una formazione e un perfezionamento che tengano conto delle esigenze di tale assistenza. In questo contesto, per formazione e perfezionamento si intende un processo che comprende varie parti: la formazione professionale di base, la formazione nelle scuole
10 Cfr. per la legislazione vigente art. 55a della legge sull’assicurazione malattie (LAMal) (RS 832.10); allegato 1 dell’ordinanza sulle professioni mediche (RS 811.112.0).
11 Articolo 61a capoverso 3 e articolo 89 capoverso 1 Cost.