Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 27 pagine
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9.3 Osservazioni sull’avamprogetto della revisione parziale del Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio): Ufficio centrale del 2° pilastro
SG sottolinea l’importanza dell’obbligo d’informare nella forma proposta, poiché la comunicazione annuale degli effettivi di assicurati degli istituti all’Ufficio centrale del 2° pilastro agevolerebbe il lavoro delle autorità d’incasso comunali e l’attuabilità delle disposizioni proposte nel progetto in esame. Secondo GL la soluzione presentata sarebbe eventualmente accettabile, se fosse introdotto un registro centrale a livello nazionale. TI ritiene che vada valutata la possibilità di una registrazione centralizzata degli averi di previdenza. Anche altri partecipanti (USS, Travail.Suisse, Unione delle città svizzere e ARPIP) concordano sull’opportunità di vagliare l’introduzione di un registro centrale o vi sarebbero favorevoli. Secondo IZS
l’introduzione di un registro nazionale in questo ambito sarebbe non solo appropriata, ma anche efficiente e fattibile. Anche Tower Watson e Trianon SA accoglierebbero favorevolmente l’introduzione di un registro centrale.
10 Ulteriori osservazioni generali e punti controversi
• VD propone di disciplinare i singoli aspetti relativi all’attuazione nella prassi (p. es. i docu-
menti necessari o la questione degli interessi) non solo nei commenti, ma anche nella legge stessa. ZH chiede una disposizione legale supplementare che preveda l’obbligo per le persone tenute al mantenimento di segnalare le coordinate dei loro datori di lavoro, in quanto l’autorità e quindi l’istituto cui esse sono affiliate non sanno chi siano; il Cantone chiede inoltre di completare le indicazioni fornite nel rapporto esplicativo in riferimento all’articolo 219 LEF. Anche SO rileva che il problema fondamentale consiste nell’ottenere le informazioni aggiornate sul datore di lavoro e l’istituto da parte delle persone soggette all’obbligo di mantenimento e propone pertanto di prevedere nelle disposizioni esecutive possibilità di accertamenti o autorizzazioni in tal senso. AG propone di precisare nel messaggio che siano ammesse solo le segnalazioni a istituti di previdenza noti o precedentemente rintracciati, al fine di evitare ricerche troppo vaste (cosiddette “fishing-expedition”), che comporterebbero un onere sproporzionato per gli istituti interessati. NE suggerisce di valutare due punti, relativi rispettivamente alla segnalazione e alla sua revoca.
• La COSAS è favorevole al fatto che, nel quadro del nuovo disciplinamento del diritto al
mantenimento (ordinanza AP-CC), la segnalazione delle persone che non adempiono ai loro obblighi di mantenimento sia inserita quale dovere nel catalogo di prestazioni delle autorità d’incasso. Essa rileva inoltre che le misure proposte nel progetto sono perfettamente in sintonia con gli obiettivi del nuovo disciplinamento del diritto al mantenimento sopra menzionato, che pone l’accento sui figli e i loro diritti in questo ambito.
• FSFM e SVA formulano altre proposte in merito al progetto, in parte legate alle disposi-
zioni del Codice civile.
• L’istituto collettore propone di inserire la revoca della segnalazione anche
nell’articolo 40 AP-LPP, in modo che le modifiche della LPP e della LFLP possano entrare in vigore contemporaneamente a quelle del Codice civile.
• L’UDC ritiene problematica l’eventuale acquisizione di informazioni da parte di terzi (altri
creditori) menzionata nel rapporto esplicativo, considerando arbitraria la possibilità di adottare misure efficaci solo se il debitore è noto all’istituto interessato.
• Secondo l’Unione svizzera degli imprenditori le misure proposte sono troppo estese,
poiché, dal momento che altri creditori vengono a conoscenza delle procedure avviate