Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 27 pagine
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1 Situazione iniziale
Il progetto posto in consultazione è costituito da due parti indipendenti l’una dall’altra, ma presentate simultaneamente per ragioni procedurali1.
La prima parte (parte I) prevede una modifica delle disposizioni della legge federale del
17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) in caso di scelta di determinate strategie
d’investimento da parte dell’assicurato. Dall’introduzione dell’articolo 1e dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPP 2; RS 831.441.1), avvenuta nel quadro della 1a revisione della legge sulla previdenza professionale (LPP; RS 831.40), gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre ai loro assicurati di scegliere tra diverse strategie
d’investimento nell’ambito dello stesso piano di previdenza. Tuttavia, attualmente questi istituti devono comunque offrire agli assicurati uscenti una prestazione d’uscita calcolata conformemente alle prescrizioni vincolanti della LFLP. Di conseguenza, il collettivo degli assicurati rimasto deve farsi carico delle eventuali perdite di un assicurato uscente il cui avere si è svalutato a causa della strategia d’investimento da lui scelta, mentre quest’ultimo può beneficiare personalmente degli utili conseguiti grazie alla stessa strategia.
La mozione Stahl 08.3702 Adeguamento della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia chiedeva di apportare una correzione alle disposizioni della LFLP per consentire una maggiore flessibilità nella scelta delle strategie d’investimento. Il Consiglio federale propone l’introduzione dell’articolo 19a AP-LFLP, in virtù del quale in futuro gli istituti di previdenza che consentono ai loro assicurati di scegliere tra diverse strategie d’investimento potranno versare loro, in caso di uscita dalla cassa pensioni o di cambiamento della strategia d’investimento, il valore effettivo dell’avere di previdenza. Tuttavia, l’istituto di previdenza dovrà continuare ad offrire almeno una strategia che garantisca gli importi minimi secondo la LFLP in caso di uscita.
La seconda parte (parte II) illustra le misure di garanzia degli averi della previdenza professionale per i casi particolari in cui una persona non adempia l’obbligo di mantenimento cui è soggetta e richieda la liquidazione del proprio avere di previdenza. In caso di versamento dei fondi previdenziali sotto forma di capitale, spesso le autorità d’incasso non riescono a bloccare questa somma (che dopo il pagamento fa parte del patrimonio del debitore degli alimenti) per garantire il pagamento dei contributi di mantenimento, poiché il debitore fa sparire il patrimonio o altri creditori, informati più rapidamente, se ne impossessano. È pertanto necessario far sì che le autorità d’incasso possano segnalare agli istituti di previdenza e di libero passaggio le persone che non adempiono il proprio obbligo di mantenimento. Gli istituti interessati saranno così tenuti a informare l’autorità d’incasso nel momento in cui sia presentata una richiesta di pagamento sotto forma di capitale. Grazie a questa comunicazione, l’autorità d’incasso avrà la possibilità di prendere tempestivamente i provvedimenti necessari per garantire l’incasso dei crediti di mantenimento.
La procedura di consultazione sulle due modifiche di legge è stata avviata il 25 ottobre 2012 e si è conclusa l’11 febbraio 2013.
1 Nella sua decisione del 4 maggio 2011 (v. comunicato stampa del 4.5.2011 e rapporto allegato, all’indirizzo http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=38967), il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale dell’interno di integrare nel prossimo progetto di modifiche di legge sulla previdenza professionale anche misure volte a garantire l’avere della previdenza professionale a favore dei creditori di alimenti.