Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
• Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la CSI sottolinea che la possibilità di scegliere una strategia d’investimento deve rientrare nel quadro dei principi generali della previdenza professionale, in particolare di quello di collettività. Essa non deve rappresentare uno strumento tale da consentire che si faccia svanire la demarcazione tra avere di previdenza e investimenti patrimoniali personali a titolo privato. Di conseguenza, la CSI ritiene importanti e pertinenti le condizioni quadro illustrate al punto 1.1 del rapporto esplicativo. A suo parere, con la soluzione proposta viene sostanzialmente meno la necessità di finanziare completamente le perdite subite a causa di strategie d’investimento rischiose, risolvendo così in parte anche i problemi di natura fiscale. Resta tuttavia da chiedersi se le perdite che riducono l’avere di previdenza individuale possano essere compensate mediante acquisti, una possibilità che non sembra esclusa a priori dal sistema. Viste le notevoli fluttuazioni in caso di investimenti rischiosi, la CSI ritiene che andrebbe adottata almeno una prospettiva pluriennale. ZH, AR e GR si associano a questa posizione.
• CSEP, ASA/SAV e ASA/SVV menzionano un altro rischio per gli istituti di previdenza, che non si può escludere con una strategia d’investimento senza rischi e non è stato preso in considerazione nel progetto: il pagamento di interessi sulla prestazione d’uscita esigibile a partire dal momento dell’uscita dall’istituto di previdenza. Questo pagamento è disciplinato dall’articolo 2 capoverso 3 LFLP, secondo cui la prestazione d’uscita frutta un interesse calcolato in base al tasso minimo stabilito nella LPP. In mancanza di indicazioni diverse, gli interessi devono essere corrisposti per un periodo che può estendersi fino a sei mesi dopo l’uscita dall’istituto di previdenza. I tre partecipanti chiedono una deroga a questa disposizione, presentando al contempo proposte di modifica diverse:
CSEP: aggiunta di un terzo periodo all’articolo 2 capoverso 3 LFLP dal tenore seguen-
te: «3 ...Nel caso dei piani di previdenza di cui all’articolo 1e OPP 2 non sono dovuti interessi dopo il termine in cui la prestazione d’uscita diventa esigibile».
ASA/SAV: complemento dell’articolo 19a capoverso 1 AP-LFLP: «In deroga
all’articolo 2 capoverso 2, non sono dovuti interessi dopo il termine in cui la prestazione d’uscita diventa esigibile». L’articolo 2 capoverso 3 LFLP resta comunque applicabile e garantisce una tutela sufficiente nel caso in cui gli istituti di previdenza siano in mora a causa di comportamenti propri.
ASA/SVV: complemento dell’articolo 19a capoverso 1 AP-LFLP: «In deroga
all’articolo 2 capoverso 3 LFLP, non sono dovuti interessi dopo il termine in cui la prestazione d’uscita diventa esigibile». Nel caso in cui gli istituti di previdenza si trovino in mora, gli assicurati sono sufficientemente tutelati in virtù dell’articolo 2 capoverso 2.
• In merito alla crescente individualizzazione della previdenza, SDRCA fa riflettere sul fatto che proporre diverse possibilità d’investimento può costituire un problema e sarebbe dannoso per la già scarsa credibilità di cui gode attualmente il 2° pilastro. Dal punto di vista della politica giuridica, a suo avviso la possibilità di scegliere rappresenta un passo verso la libera scelta dell’istituto di previdenza e va a sostegno della soppressione della previdenza professionale nella sua forma tradizionale. In ogni caso, secondo SDRCA va evitato che gli istituti di previdenza si lascino indurre a offrire possibilità d’investimento rischiose, che non proporrebbero se fossero loro a doverne rispondere. La strategia con garanzia non deve diventare un mezzo funesto per salvare in apparenza la collettività, senza tuttavia tutelarla concretamente. Anche SIC Svizzera è del parere che la possibilità di scegliere strategie d’investimento individuali ponga problemi, in quanto tendenzialmente in contrasto con il principio della solidarietà collettiva. Aggiunge che resta da vedere se questa possibilità si dimostrerà utile, a lungo termine, per il raggiungimento degli obiettivi della previdenza. SZ ritiene che si tenga già conto dell’auspicio di individualizzazione della previdenza professionale, grazie alla possibilità di prelievi anticipati per l’acquisto di
un’abitazione ad uso proprio e della liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia.