Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 27 pagine
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4.2.2 Necessità del consenso del coniuge
VS, PEV, USC, SIC Svizzera, USDRC e Integration Handicap si dichiarano esplicitamente d’accordo con la disposizione che prevede la necessità del consenso scritto del coniuge o del partner registrato in caso di scelta di una strategia senza garanzia. Il PLR.I Liberali Radicali appoggia in linea di massima questo requisito. Tuttavia, dato che il cambiamento di strategia d’investimento avviene spesso tramite portali elettronici, chiede un quadro normativo snello, che lasci spazio all’innovazione e alla possibilità di ridurre i costi amministrativi.
17 partecipanti ufficiali (OW, BS, BL, AR, VD, GE, UDC, USAM, Unione svizzera degli imprenditori, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, ASIP, CSEP, inter-pension, ASA/SVV, Vorsorgeforum, SDRCA e IZS) e 8 partecipanti non ufficiali (Centre Patronal, Trianon SA, PensFlex, Schindler-Stiftung, avadis Vorsorge AG,
PUBLICA, Elite Office SA e Towers Watson) propongono invece di stralciare il requisito del consenso, adducendo in particolare i motivi seguenti:
• BL, GE, UDC, USAM, ASA/SVV e SDRCA ritengono eccessiva la necessità del consen-
so del coniuge a causa dell’onere e dei costi amministrativi ad essa connessi. PensFlex ed Elite Office SA condividono questa opinione. Qualora si decidesse di mantenere il requisito del consenso, Elite Office SA propone di precisare che la firma va richiesta solo una volta e non ad ogni cambiamento di strategia.
• OW, BS, AR, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni
ed Elite Office SA ritengono che, a seconda delle circostanze, la necessità del consenso del coniuge possa rendere molto difficoltoso il cambiamento di strategia d’investimento e impossibile il passaggio rapido da una senza garanzia a un’altra analoga. Anche ASIP, Vorsorgeforum e Schindler-Stiftung mettono in evidenza problemi pratici, in caso di cambiamento di strategia frequente (p. es. ogni mese) o per via elettronica. Secondo Centre Patronal, in caso di ricorso a sistemi elettronici si dovrebbe poter esigere il consenso del coniuge anche retroattivamente. Tower Watson fa notare che gli assicurati non possono agire in modo flessibile e in tempi utili, se si impedisce l’attuazione di decisioni per prescrizioni formali, tanto più che essi sopportano il rischio della decisione d’investimento. avadis Vorsorge AG aggiunge che le decisioni d’investimento sono spesso adottate in base alle circostanze del momento e devono quindi essere attuate «immediatamente».
• Unione svizzera degli imprenditori, ASIP, CSEP, inter-pension, Vorsorgeforum e IZS
considerano sproporzionato il requisito del consenso anche per il fatto che, contrariamente ad altre situazioni in cui il diritto vigente prevede questa necessità, in questo caso l’avere disponibile resta nell’alveo della previdenza professionale. Anche Trianon SA,
PensFlex, Schindler-Stiftung, avadis Vorsorge AG, PUBLICA, Elite Office SA e Towers Watson esprimono questa riserva.
GE sostiene che gli articoli 30c e 37 LPP nonché l’articolo 5 LFLP menzionati nel rapporto esplicativo non sono pertinenti nella situazione in esame, che si riferisce esclusivamente alle prestazioni sovraobbligatorie. GE, Trianon SA e Schindler-Stiftung fanno notare che per gli istituti di libero passaggio e del pilastro 3a non è richiesta la firma del coniuge. La necessità del consenso non sussiste neanche qualora un istituto di previdenza conduca una politica d’investimento aggressiva. Secondo l’ASA/SVV, inoltre, anche in altri settori della previdenza professionale si celano rischi elevati (p. es. liquidazione parziale). In più, il disciplinamento proposto non renderebbe giustizia ai diversi rapporti configurabili nei singoli casi (p. es. coppie di concubini, scelta prima del matrimonio). Quest’ultimo punto è fatto valere anche da VD, in riferimento al principio della parità di trattamento.
CSEP, infine, non ritiene coerente che un assicurato possa decidere senza problemi di ridurre il suo contributo di risparmio in un piano di previdenza secondo l’articolo 1d OPP 2,