Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/109: Legge sul libero passaggio e legge sulla previdenza professionale. Garanzia ridotta in caso di scelta di determinate strategie d'investimento da parte dell'assicurato e misure di garanzia dell'avere di previdenza in caso di inadempienza degli obbligh · 27 pagine

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prévoyance.ne si esprime in modo analogo, sottolineando che la previdenza professionale è un’assicurazione collettiva e la scelta di strategie d’investimento è in contraddizione con i principi di base della previdenza e con il principio di solidarietà.

• UR teme che il nuovo articolo 19a AP-LFLP faccia crescere la pressione esercitata da im-

prese internazionali e di grandi dimensioni sugli istituti di previdenza, affinché essi propongano soluzioni diverse per le varie categorie di assicurati. Questo comporterebbe profonde modifiche e ripercussioni finanziarie e sarebbe difficilmente attuabile da parte dei piccoli istituti. inter-pension vede il rischio che la revisione determini un’ulteriore separazione tra le casse pensioni. Sotto la pressione delle norme contabili internazionali, le imprese potrebbero avere la tendenza a scaricare il numero maggiore possibile di rischi sugli assicurati.

• L’avamprogetto prevede la creazione di un apposito istituto di previdenza che consenta la

scelta tra diverse strategie d’investimento. SwissBanking ritiene adeguata questa disposizione. PLR.I Liberali Radicali chiede invece che la possibilità di scelta non sia obbligatoriamente limitata a un unico istituto di previdenza. Sarebbe ipotizzabile l’opzione tra due istituti di previdenza, di cui uno non assicuri esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore.

• L’Unione svizzera degli imprenditori considera che il bisogno pratico di poter scegliere

è comprovato in particolare presso i gruppi societari multinazionali. Per IZS in futuro il grado di attrattiva e di accettazione del 2° pilastro dipenderà anche dal fatto che gli istituti di previdenza propongano o meno agli assicurati soluzioni corrispondenti alle loro esigenze. In questo contesto, a suo parere va prestata attenzione alla questione della parità di trattamento degli assicurati nel 2° pilastro facoltativo e nel 3° pilastro. Trianon SA fa notare che le imprese che intendono proporre piani di previdenza secondo l’articolo 1e OPP 2 sono perlopiù multinazionali e presentano i loro bilanci conformemente alle prescrizioni internazionali. Secondo Trianon SA, se esse non potranno ridurre al minimo i loro rischi, ridurranno conseguentemente il loro impegno nel 2° pilastro.

• VVP ritiene difficile l’applicazione in caso di divorzio, poiché la dichiarazione di attuabilità

è rilasciata per una data di riferimento precisa nel futuro. Considerando che l’andamento delle borse non è noto, non è possibile determinare la prestazione d’uscita da dividere. Visto che la data del divorzio è anteriore, al momento effettivo della divisione il patrimonio può essere ridotto notevolmente. In caso di costituzioni in pegno nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni (PPA), inoltre, le già scarse certezze per i creditori del pegno sarebbero ulteriormente minate.

• Secondo Konsumentenforum kf va evitato che eventuali perdite siano accollate unica-

mente agli assicurati. Accoglie favorevolmente l’idea che gli assicurati uscenti portino con sé gli utili realizzati al fine di contrastare il rischio di una situazione di copertura insufficiente. La definizione di un certo numero di categorie di rischio per diverse strategie

d’investimento appare opportuna. Andrebbe tuttavia garantita la disponibilità di una gamma di proposte sufficientemente ampia e adeguata ai bisogni. Inoltre, dovrebbero essere messe a disposizione le informazioni rilevanti per la scelta dei prodotti offerti.

• PensFlex critica le spiegazioni sull’adeguatezza fornite nel rapporto esplicativo, poiché la

verifica dei piani di previdenza è disciplinata in modo esaustivo nella LPP e nell’OPP 2. Gli istituti di previdenza che applicano il principio dei contributi dispongono di una tabella per gli acquisti. Generalmente, il tasso d’interesse corrisposto non deve superare il 2 per cento (regola d’oro: differenza tra l’interesse applicato all’avere di vecchiaia e l’evoluzione dei salari ipotizzata). Poiché, in caso di scelta di una strategia individuale, sono assicurate le parti del salario eccedenti il limite garantito dal Fondo di garanzia LPP, gli assicurati che si affiliano a un istituto di previdenza dopo il compimento del 25° anno di età presenterebbe-