Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine

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4.5 Abrogazione dell’obbligo di assistenza fra i parenti

Nove Cantoni, tre partiti e 22 organizzazioni (AR, BL, GE, SO, SZ, OW, TI, VD, VS, PPD,

PEV, PS, GDS, Donna2, FPS, CFQF, COFF, CFIG, FSP, IGM, männer.ch, Pro Familia,

USDCR, CSP, ASPEE, CSIAS, SVA, FSFM, VeV, Uni GE, DJZ, FZ ZH, Geiser/Sutter-

Somm/Schwander, Hausheer/Spycher) giudicano ragionevole o addirittura auspicabile la proposta di abrogare parzialmente in caso di necessità i crediti pecuniari per contributi

d’assistenza in virtù del diritto di famiglia. BL ricorda che è stata prevista anche a livello cantonale l’abolizione dell’assistenza fra i parenti nell’ambito dell’assistenza sociale. Pro Familia vuole che l’istituto dell’assistenza tra i parenti sia ripensato poiché può compromettere gravemente i rapporti interfamiliari, CSIAS, IGM ne chiedono addirittura l’abrogazione totale.

15 organizzazioni e cinque Cantoni si dichiarano invece scettici se non addirittura contrari nei confronti dell’abrogazione proposta nel progetto (BS, BE, JU, NE, ZH, CROP, GDS, COPMA, FSA, CSIAS, UCS, ASCP, UniL, CP, IKAG, JuCH, KIFS, ASM) sostenendo in particolare che la misura avrebbe solamente una portata limitata, creerebbe altre disuguaglianze e problemi di attribuzione (BS, COPMA, ASCP, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, FZ ZH) ma soprattutto, in caso di parenti agiati, minerebbe il principio di solidarietà a scapito dell’ente pubblico (CO-PMA, UniL, ASM). männer.ch propone di sopprimere tale obbligo in caso di limitazione o di rifiuto del diritto di visita.

5 Osservazioni sulle singole disposizioni dell’avamprogetto del Codice civile

5.1 Art. 125 cpv. 2 n. 6 (Obbligo di mantenimento dopo il divorzio. Condizioni)

Nove partecipanti (JU, NE, SH, SO, UR, männer.ch, Pro Familia, ASM, CFIG) sostengono l’abrogazione della presente disposizione, mentre 20 sono chiaramente a sfavore (SG, VD, alliance F, GDS, Donna2, mannschafft, CSP, ASCP, SVA, UCS, TS, FPS, CFQFF, CFQF,

IKAG, KIFS, Reiser Anne, Hausheer/Spycher, Geiser/Sutter-Somm/Schwander) e Uni GE esprime forti riserve. È evidente che i relativi costi non vanno pagati due volte, ma che, in caso di mantenimento del figlio, decadono se sono inclusi nel mantenimento stabilito con il divorzio (COPMA, ASCP). Altri partecipanti (BS, ZH, ProFamilia) propongono invece di adeguare la disposizione.

Di seguito le principali critiche:

- secondo otto partecipanti (BS, ZH, GDS, CSP, TS, FPS, CFQF, CFQFF) né la legge né il

rapporto esplicativo indicano come calcolare concretamente il contributo per l’accudimento e neppure per quanto tempo esso vada versato. Verosimilmente tale contributo verrebbe riconosciuto solamente per i figli piccoli e per un breve periodo, il che costituirebbe un peggioramento del mantenimento dopo il divorzio rispetto all’attuale situazione, il punto va pertanto chiarito. Vi è il rischio che, come in Germania, si sviluppi una prassi giudiziaria sull’importo e la durata del mantenimento del coniuge dopo il divorzio, il che non è auspicabile (SVA);

- secondo männer.ch il mantenimento del coniuge non deve superare tre anni, a meno che

non vi siano comprovati motivi straordinari che ne giustifichino una proroga. Se si può dimostrare una sindrome da alienazione genitoriale indotta, un diritto di visita negato o un altro reato analogo, il mantenimento del coniuge va immediatamente sospeso per inosservanza della solidarietà postconiugale e si può richiederne il rimborso. In ogni caso la durata del mantenimento deve essere limitata (CROP);

- per BS, ZH, GDS, CSP, UCS, TS, UniL, FPS, CFQFF, CFQF, FZ LU e IKAG l’abrogazione

penalizza il genitore che si occupa dell’accudimento poiché non è chiaro se questa voce di mantenimento dopo il divorzio verrà sostituita da un’integrazione equivalente nel manteni-