Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine
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tre parole che anche il genitore preposto all’accudimento debba farsi carico delle spese (COPMA, ASCP, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher). Per Geiser/Sutter-Somm/Schwander non viene indicato che la cura e l’educazione possono essere fornite benissimo anche da terzi;
- Hausheer/Spycher propone inoltre di integrare il contributo per l’accudimento al capover-
so 1 e non al capoverso 2.
5.7 Art. 276a (Priorità dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne)
La maggioranza dei partecipanti è favorevole a introdurre la priorità dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne (cfr. pto 4.2).
L’utilità della disposizione non va tuttavia sopravvalutata nella prassi. Gli importi che una persona riceve per il proprio mantenimento e per quello del figlio minorenne si mischiano, ma la somma complessiva non cambia indipendentemente dal titolo per cui sono versati. Tale sistema si ripercuote sull’anticipo degli alimenti poiché l’anticipo riguarda esclusivamente il mantenimento della prole. Secondo l’UDC in futuro i Comuni dovranno sostenere costi maggiori poiché i contributi per i figli tendenzialmente aumenteranno, ma secondo BE, dal momento che per l’anticipo degli alimenti sono previsti tetti massimi, sotto il profilo puramente finanziario l’effetto positivo per il figlio sarà limitato. Per NE proprio nei casi di ammanco la disposizione può comportare che, in determinati Cantoni, non sia più possibile disporre alcun contributo per il mantenimento del coniuge e tanto meno anticiparlo. Se invece l’anticipo degli alimenti per il coniuge non è una pratica riconosciuta, la priorità proposta costituisce un miglioramento (SO).
Di seguito i punti principali:
- secondo Geiser/Sutter-Somm/Schwander e la COPMA non occorre prescrivere in modo
assoluto la priorità del mantenimento del figlio minorenne, è sufficiente indicarla come regola di base poiché nella pratica ci possono essere anche eccezioni giustificate come ad esempio la garanzia del mantenimento di un coniuge disabile divorziato o i casi di ammanco;
- va chiarita l’applicazione della priorità all’obbligo di mantenimento nei confronti dei giovani
con più di 18 anni che stanno ancora seguendo una formazione (CFIG). Così formulato, l’articolo induce a supporre che il figlio maggiorenne perda la priorità, il che può produrre risultati indesiderati rispetto ai figli ancora minorenni (COPMA, BL, BS, JU, Geiser/Sutter-Somm/Schwander). Tale priorità può peggiorare la situazione dei creditori maggiorenni di alimenti e moltiplicare il ricorso all’assistenza sociale (CFQFF, CFQF, FPS). Essa va dunque estesa ai figli maggiorenni che stanno frequentando una formazione iniziale (CSIAS, ASM), altrimenti, una volta raggiunta la maggiore età, la prima cosa che farà il figlio è presentare una richiesta di prestazioni sociali, il che non deve accadere (UCS). Si creano nuove disparità di trattamento, ad esempio tra i figli del primo e del secondo matrimonio, soprattutto se i primi sono già maggiorenni ma non ancora indipendenti finanziariamente (CROP);
- il genitore che richiede il mantenimento, non deve essere troppo penalizzato (GE). Se non
si introduce alcuna ripartizione vera e propria dell’ammanco, è possibile che il genitore detentore della custodia dei figli (nella maggior parte le madri) debba farsi carico di un onere supplementare (PS);
- si critica il fatto che mediante la procreazione di altri figli «privilegiati» è possibile aggirare il
contributo di mantenimento dopo il divorzio. Anche la priorità potrebbe avere effetti scioccanti poiché oggi è ancora molto diffuso il modello del coniuge casalingo che alleva la prole e, se esercita un’attività lucrativa, lo fa solo a tempo parziale (SVA);
- il testo va adattato al diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti entrato in vigo-
re il 1° gennaio 2013 e conseguentemente occorre pa rlare di figlio «minorenne» (SVA).