Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine
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mento del figlio, a titolo di contributo per l’accudimento. La durata della suddivisione dei ruoli, le limitazioni nell’esercizio della professione e l’eventuale rinuncia all’avanzamento di carriera in seguito ai compiti legati all’accudimento possono condizionare, notevolmente e per molto tempo, la capacità lavorativa del genitore che si è maggiormente occupato di accudire la prole. Il calcolo del mantenimento dopo il divorzio deve continuare a considerare tali fattori. Diversamente dal concubinato, il matrimonio è un’unione coniugale più completa quindi, in caso di divorzio, occorre tener conto delle conseguenze economiche a lungo termine. L’abrogazione della disposizione sopprime la possibilità di risarcire interamente il genitore, tenuto ad accudire la prole, per le conseguenze economiche che ha subito. Per Geiser/Sutter-Somm/Schwander è impossibile compensare con il mantenimento del figlio la pretesa di mantenimento che, secondo il diritto vigente, spetta a un coniuge durante il matrimonio o dopo il divorzio;
- secondo Hausheer/Spycher per non penalizzare il coniuge che divorzia dopo diversi anni
di matrimonio durante i quali ha lavorato a tempo parziale oppure non ha lavorato affatto, occorre che entrambe le componenti «mantenimento del coniuge» e «contributo per l’accudimento» si integrino in modo tale da corrispondere a quanto attualmente dovuto solamente a titolo di mantenimento del coniuge. L’avamprogetto non risolve questa cruciale questione di coordinamento;
- per COPMA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander entrambi i coniugi devono farsi congiunta-
mente carico degli effetti della limitazione dell’attività lucrativa dovuta al matrimonio in virtù della solidarietà postconiugale. Ciascun coniuge deve personalmente affrontare i rischi derivanti da un divorzio, anche quelli legati al mercato del lavoro. Poiché, in caso di divorzio, i costi dell’accudimento del figlio non sono più suddivisi tra i genitori, ma tra ciascun genitore e il figlio, il genitore che si occupa dell’accudimento è considerato come se esercitasse un’attività lucrativa. Il rischio di perdere questo reddito è ora imposto esclusivamente a tale coniuge sotto forma di rischio legato al mercato del lavoro;
- secondo SH non si elimina completamente la disparità di trattamento tra coppie sposate e
coppie di fatto. Per quanto riguarda l’assicurazione contro la disoccupazione, le coppie sposate sono esentate dall’adempimento del periodo di contribuzione e possono percepire immediatamente le prestazioni. Le coppie non sposate non possono appellarsi a questa esenzione;
- il progetto intende riservare ai figli lo stesso trattamento indipendentemente dallo stato
civile dei genitori, ma nel contempo non può mettere sullo stesso piano i concubini separati e i coniugi divorziati rispetto alle conseguenze della separazione. Altrimenti, in caso di autorità parentale congiunta, si dovrebbe prevedere una divisione della previdenza professionale e dell’AVS indipendentemente dallo stato civile (IKAG);
- se si sopprime la disposizione, bisogna ripensare l’intero articolo 125 (VeV, SVA) o almeno
anche il numero 7 (Donna2);
- secondo l’ASCP si mischia la pretesa di mantenimento del figlio con quella del coniuge.
L’indennizzo delle spese di accudimento spetta al genitore che svolge tale compito e non al figlio. Si crea una dipendenza economica del genitore tenuto all’accudimento dal figlio. Per Geiser/Sutter-Somm/Schwander un buon rapporto con l’altro genitore e il desiderio dei figli di essere accuditi da quest’ultimo, potrebbero dar luogo a una forte pressione e a una serie di tensioni. La dipendenza dalla durata dell’effettivo accudimento indebolisce notevolmente la posizione del creditore del mantenimento dopo il divorzio;
- occorre prevedere per legge la possibilità di adattare il contributo di mantenimento dopo il
divorzio se l’onere legato all’accudimento dovesse aumentare a causa di una malattia grave o di una disabilità del figlio poiché questa fattispecie non è contemplata
dall’articolo 129 CC (JuCH).