Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine
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4 Valutazione generale delle singole modifiche
4.1 Contributo per l’accudimento (art. 276 e 285 AP-CC)
4.1.1 In generale
In generale i partecipanti hanno accolto con favore la proposta di tener conto nel mantenimento del figlio delle spese legate al suo accudimento da parte dei genitori e di terzi. Tra i punti positivi si sottolinea in particolare l’equiparazione delle famiglie monoparentali, indipendentemente dal loro stato civile, e il miglioramento della situazione dei genitori non sposati che si occupano da soli dei figli (AG, AR, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SZ,
SO, TI, UR, ZG, ZH, PPD, PEV, Verdi, PS, UDC, alliance F, GDS, SIC, männer.ch, mannschafft, FSA, USDCR, USS, CSP, CSIAS, UCS, FSFM, ASCP, ASM, FSPE, TS, FPS, eifam, CFQF, COFF, CFIG, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, JuCH, Reiser Anne). Le voci critiche tra i giudizi positivi ricordano che, se non fosse possibile fissare un contributo di mantenimento che copra il fabbisogno, il rischio di povertà aumenterebbe e l'accudimento dei figli di divorziati peggiorerebbe, alleggerendo il coniuge debitore del mantenimento a scapito però dell’ente pubblico (AG). Le spese sostenute dai Comuni per l'anticipo degli alimenti potrebbero pertanto aumentare (BE, SO, TI), comunque in modo proporzionato a un eventuale calo del sostegno finanziario dell’assistenza sociale alle famiglie monoparentali e ai loro figli (SO).
La CROP critica il fatto che il figlio risulti l'unico creditore delle prestazioni di mantenimento corrisposte sia a lui sia al genitore che lo accudisce, il che non è realistico in quanto il figlio non può assumersi la responsabilità di amministrare tali contributi. Il creditore e il responsabile dell'amministrazione dei mezzi finanziari di un'economia domestica devono essere la stessa persona. Se le prestazioni si orientano solamente sul figlio e non sull'economia domestica,
potrebbero superare i mezzi effettivamente necessari alla famiglia e il debitore sarebbe costretto a versare troppo. Nemmeno sotto il profilo psicologico si può accettare che il figlio sia debitore nei confronti del genitore per il mantenimento che riceve da quest'ultimo, ossia che debba pagare il padre o la madre per le cure fornite (CROP, Donna2). mannschafft, Movimento Pagageno e PEI criticano il fatto che il contributo per l'accudimento favorisca anzitutto le madri. L’avamprogetto non prevede alcun incentivo per indurre le madri a intraprendere un’attività lucrativa anche solo a tempo parziale. Dalla rinuncia al lavoro scaturisce per la madre il diritto al contributo per l’accudimento e si crea così un incentivo negativo.
Secondo COPMA e UniL l’articolo dà un segnale sbagliato poiché il genitore, che si occupa della cura e dell’educazione, non ambisce affatto a un lavoro. I genitori sarebbero costretti a litigare per ottenere la custodia del figlio al preciso scopo di ricevere i contributi di mantenimento. Il minore, che deve essere protetto dai conflitti tra i genitori, si trasformerebbe così per legge nell’oggetto del contendere (Reiser Anne). Con l’accudimento paritetico le prestazioni di mantenimento non sarebbero comunque più necessarie (VeV)
4.1.2 Criteri di calcolo
Diversi partecipanti (AG, BE, BS, GR, LU, SO, VD, ZG, ZH, UDC, alliance F, Donna2, GDS, GeCoBi, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, mannschafft, FSA, CSIAS, USDCR, SVA, FSFM, ASM, SVV, Uni GE, VeV, eifam, COFF, CFIG, Hausheer/Spycher, IKAG, KIFS, PEI) hanno sottolineato che, in mancanza di tabelle o di direttive vincolanti, la Confederazione deve fissare i criteri di calcolo dei contributi e non lasciare che i giudici continuino ad occuparsene. È il legislatore a dover stabilire il modello di calcolo. In caso contrario l’attuale situazione, già insostenibile, peggiorerebbe ulteriormente: oggi infatti il calcolo e l’importo dei contributi di mantenimento del figlio variano a secondo del giudice o dell’autorità, ossia a seconda del luogo di residenza del figlio. Per mettere fine a questo approccio arbitrario, i criteri preponderanti per il calcolo del mantenimento devono essere specificati nel CC o in un’ordinanza complementare