Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine

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ADF). L’introduzione di un mantenimento minimo e la ripartizione dell’ammanco nel diritto in materia di mantenimento potrebbero favorire e accelerare gli sforzi a livello federale per armonizzare sia l’aiuto sociale sia l’assistenza in materia di alimenti. Un’armonizzazione

dell’anticipo degli alimenti è chiaramente auspicata e la sua necessità incontrovertibile (AR, GR, NE, NW, SG, USDCR, CSP, FSPE, CFQF). Secondo JU tale misura deve essere eventualmente attuata attraverso un concordato intercantonale, ma per la COPMA tale soluzione non avrebbe alcuna possibilità di riuscita e l’intervento della Confederazione per il tramite del legislatore è dunque necessario. Si rimanda all’iniziativa cantonale già presentata (ZH).

4.4.4 Nuove proposte per disciplinare i casi di ammanco

Sono state avanzate diverse proposte su come regolare i casi di ammanco:

- diversi partecipanti (BS, PS, alliance F, KBKS, GDS, CSP, FPS, eifam, CFQF, FZ LU,

IKAG) auspicano la modifica o la precisazione dell’articolo 93 della legge federale

dell’11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Una revisione parallela della LEF permetterebbe di tutelare da ripetute esecuzioni il debitore di alimenti in situazione di costante insolvenza. La CSIAS propone di privilegiare ulteriormente il creditore dei contributi di mantenimento e i contributi stessi; in questo caso la competenza della Confederazione è evidente;

- sempre la CSIAS propone di redigere una legge quadro federale sull’assistenza sociale

che migliori la posizione giuridica del creditore dei contributi di mantenimento. La FSA chiede inoltre di prevedere un diritto di regresso dell’ente pubblico anche nei confronti del coniuge debitore del mantenimento e dei suoi parenti per le prestazioni di aiuto sociale erogate;

- la CSIAS si dice disposta a chiarire e discutere le conseguenze del conteggio nell’aiuto

sociale del debito per gli alimenti. L’opzione è accolta con favore da ASPEE, CFQF e FSP;

- anche senza delega di competenza alla Confederazione, è possibile condizionare e acce-

lerare la modifica dell’anticipo degli alimenti introducendo un mantenimento minimo (USDCR, FSFM), al riguardo si rimanda al precedente punto 3.4. L’importo del debito mantenimento, fissato nel titolo esecutivo di mantenimento, deve valere anche per

l’anticipo degli alimenti (CSIAS);

- all’avamprogetto si può aggiungere una disposizione secondo cui l’importo, che manca ai

mezzi economici disponibili per coprire completamente il fabbisogno del figlio, deve essere adeguatamente suddiviso tra i genitori. Analogamente alla normativa in materia di diritto delle assicurazioni sociali (art. 20 LPGA6), l’aiuto sociale può corrispondere un sostegno equivalente al debitore di tale importo, versando la cifra direttamente a terzi qualificati, ad esempio su un conto intestato al figlio (RSDE);

- occorre prevedere un diritto di regresso che l’ente pubblico può far valere per la metà al

massimo dell’ammanco, accertato dal giudice e posto a carico del coniuge creditore, nei confronti dell’ex coniuge debitore nel caso in cui la situazione economica di quest’ultimo migliori ed eventualmente nei confronti dei suoi parenti se benestanti (FSA).

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RS 281.1

6 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).