Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine

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In linea di principio, per coordinare il contributo per l’accudimento e il mantenimento del coniuge, occorre rispettare il parallelismo con l’articolo 125 CC (Hausheer/Spycher).

5.5 Art. 176a (Esecuzione. Aiuto all’incasso e anticipi)

La maggior parte dei partecipanti è favorevole all’introduzione della nuova disposizione (GE, VD, GDS, COPMA, CSP, SVA, ASCP, TS, Uni GE, Dolfi, FPS, CFQF, CFQFF, Geiser/Sutter-Somm/Schwander) che, colmerebbe finalmente una lacuna giuridica (BE). GR propone di completare la disposizione come segue: «Le disposizioni relative all’aiuto all’incasso e agli anticipi in caso di divorzio e di obbligo di mantenimento da parte dei genitori si applicano per analogia».

5.6 Art. 276 Titolo marginale e cpv. 2 (In generale. Oggetto e estensione)

Diversi partecipanti (GE, VD, UDC, GDS, KV, CSP, TS, FPS, CFQF, CFQFF) ritengono l’innovazione in linea di massima positiva, alcuni però la bocciano (ZH, SVA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander; cfr. anche i commenti nella parte generale dedicata al contributo per l’accudimento al pto 4.1).

Di seguito le principali critiche alla proposta:

- la nuova aggiunta «fino a quando lo esige il bene del figlio» non è necessaria. Il principio

del bene del minore impone che siano sempre riservate al figlio educazione e cura in misura adeguata. L’aggiunta fa supporre una limitazione, come se, a dipendenza dell’età, un figlio non possa più avere bisogno di alcun mantenimento sotto forma di educazione e cura (BS, ZH). Secondo l’ASM vi è il rischio che si dia adito a interpretazioni di politica giuridica in merito alla durata. In fin dei conti la limitazione temporale vale comunque per tutte le forme di mantenimento e non necessita di essere citata unilateralmente poiché in questo modo si contraddice il sistema e si possono trarre conclusioni errate. Secondo Hausheer/Spycher la limitazione va cancellata. Per il PLR e Donna2 la formulazione deve conformarsi a quella dell’articolo 277 capoverso 2 CC dedicato alla durata del mantenimento oltre la maggiore età. BE teme che la questione di quanto debba sensatamente o necessariamente durare il mantenimento sotto forma di educazione e cure possa sollevare grossi conflitti;

- il mantenimento del figlio viene legato al detentore della custodia, senza che questo con-

cetto sia definito in modo preciso. La revisione riguardante l’autorità parentale congiunta deve sancire che la regola è la responsabilità condivisa nei confronti del figlio anche quando non vi è una netta ripartizione tra gli oneri di accudimento e di pagamento.

L’avamprogetto resta ancorato a un modello superato di famiglia tradizionale. L’obbligo legato al mantenimento e all’accudimento deve essere svincolato dalla custodia (GeCoBi, mannschafft);

- secondo l’Uni GE la formulazione è troppo vaga. Vi sono inoltre spese regolari che non

hanno alcun nesso con la custodia come ad esempio quelle scolastiche o i premi della cassa malati. Anche in caso di suddivisione paritaria dell’accudimento, le questioni legate al mantenimento andrebbero chiarite. Anche i genitori detentori della custodia del figlio devono poter essere obbligati a pagare il mantenimento. Secondo Geiser/Sutter-

Somm/Schwander il testo di legge dunque non concorda con le modifiche previste in materia di autorità parentale;

- diversi partecipanti propongono di modificare la formulazione in modo tale da collegare i

vari tipi di mantenimento (cura, educazione e prestazione pecuniaria). In questo modo risulta chiaro che, a seconda della circostanze, il genitore può e deve fornire il proprio contributo attraverso la cura e l’educazione ma anche mediante prestazioni pecuniarie, o in al-