Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine

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5.8 Art. 285 (Commisurazione del contributo di mantenimento. Contributo dei genitori)

Alcuni partecipanti condividono la modifica (BL, FR, SH, TI, VD, CVP, PLR, COPMA, SVA,

CP), ma la legge deve prevedere criteri concreti per fissare il contributo per l’accudimento poiché resta poco chiaro come si debba quantificare l’accudimento (BE, ZH, CSIAS, UniL; cfr. le spiegazioni nella parte generale sul contributo per l’accudimento pto 4.1).

Di seguito altre osservazioni:

- il capoverso 2 riscuote pareri positivi (TS), ma, oltre ai costi, occorre tener conto anche

delle spese. In questo modo vi è la garanzia per GR che siano effettivamente coperti i costi sia diretti che indiretti (spese collegate alle cure e all’accudimento, ma anche l’impossibilità di esercitare un’attività lucrativa in tale periodo). Per evitare ogni equivoco, si propone di considerare i costi di accudimento necessari (COPMA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander);

- l’articolo è criticato poiché, in caso di ristrettezze economiche, non vi è la garanzia che si

tenga conto almeno della copertura del minimo vitale del figlio. Le possibilità economiche del genitore debitore non possono più restare il criterio preponderante (GDS, BS, FZ ZH). ProFamilia rimanda all’introduzione del mantenimento minimo (cfr. pto 3.4) e auspica che il Consiglio federale fissi a livello di ordinanza l’importo minimo necessario;

- per coerenza l’articolo 276 capoverso 1 CC deve menzionare anche i costi

dell’accudimento. Per Hausheer/Spycher occorre inoltre chiedersi fino a che punto c’è differenza tra l’accudimento fornito da terzi e quello prestato dai genitori e soprattutto come quantificare in denaro tale attività;

- l’UCS è del parere che il contributo per l’accudimento vada documentato separatamente;

- per Geiser/Sutter-Somm/Schwander occorre inoltre chiarire se il reddito derivante dagli

alimenti del figlio può essere pignorato, qualora venga avviata una procedura esecutiva nei confronti del genitore che accudisce e che, proprio grazie a questi alimenti, gode di un tenore di vita relativamente buono.

5.9 Art. 285a (Commisurazione del contributo di mantenimento. Altri contributi destinati al mantenimento del figlio)

Alcuni partecipanti accolgono positivamente la riformulazione (SH, VD, GDS, COPMA, CSP, ASM, TS), mentre altri la bocciano (Donna2, CSIAS). Secondo BE, ZH le difficoltà, già presenti nel diritto vigente, sono state riprese nel nuovo articolo. Diversi giudici fissano ancora i contributi di mantenimento includendovi gli assegni familiari e per i figli, il che provoca inutili liti nel caso in cui il diritto agli assegni sia trasferito. Per BE e SVA, la prima parte del periodo «Salvo diversa disposizione del giudice» va dunque cancellata, mentre l’ASCP chiede esplicitamente di mantenerla.

Per ZH destinare eventuali rendite della previdenza professionale al mantenimento del figlio resta un punto controverso. La questione si complica quando il contributo di mantenimento è inferiore alla rendita. Se il mantenimento è ridotto per legge viene a mancare il titolo esecutivo di mantenimento. ZH chiede pertanto che i contributi corrispondenti non debbano essere pagati in aggiunta al contributo di mantenimento, ma spettino in linea di massima al figlio. Per l’ASCP essi devono sostituire il contributo di mantenimento o almeno essere dedotti. I contributi devono essere integralmente corrisposti al figlio. Secondo la SVA è inoltre opportuno aggiungere che, qualora questi contributi non vengano utilizzati per lo scopo previsto, il figlio può rivolgersi direttamente all'organo che il eroga. Per l’associazione VeV occorre inoltre tener conto della suddivisione dell’accudimento (varie dimore con costi infrastrutturali diversi).