Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine
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5.2 Art. 131 (Esecuzione. Aiuto all’incasso)
La maggior parte dei partecipanti si è detta favorevole all’introduzione di questa disposizione (cfr. pto 4.3 e le spiegazioni ivi riportate in particolare quelle riguardanti i servizi specializzati).
Solleva alcune critiche il fatto che la prestazione di aiuto all’incasso vada messa a disposizione sia dei figli sia dei coniugi, separati o meno; in generale non è chiaro se in futuro avranno ancora accesso all’aiuto all’incasso solamente i figli, il che non è pensabile (FR). GR sostiene che solamente il mantenimento del figlio vada rivisto; la normativa in merito all’incasso e agli anticipi nell’ambito del divorzio e della separazione non va toccata tanto meno adeguata. Considerato che le modifiche non si ripercuotono solamente sul mantenimento del figlio, vanno respinte. Secondo VeV si dovrebbe parlare di autorità di protezione degli adulti anziché di autorità di protezione dei minori.
5.3 Art. 131a (Esecuzione. Anticipi)
Anche in questo caso diversi partecipanti (FR, NE, VD, ZH, Pro Familia, Dolfi, ASCP) esprimono un parere positivo.
Tuttavia si sottolineano alcuni punti poco chiari. Secondo BE e SVA, così come riformulato il nuovo articolo diverge leggermente da quello attuale senza tuttavia prevedere effettivamente una modifica. Occorre pertanto utilizzare ovunque la stessa formulazione. La disposizione può anche essere interpretata nel senso che impone l’anticipo di alimenti per il coniuge, pertanto l’attuale formulazione deve essere mantenuta (SVA). A tale riguardo vi è sia un’approvazione (COPMA) sia una bocciatura (SZ). NE critica inoltre il fatto che l’avamprogetto regoli solamente gli anticipi di contributi di mantenimento a livello di diritto in materia di divorzio mentre il diritto della filiazione non contempla alcun articolo che corrisponda all’articolo 131a capoverso 2 AP-CC. Le due parti del CC vanno pertanto armonizzate.
L'avamprogetto viene criticato anche perché, considerato che alla Confederazione spetta la competenza di regolare l’anticipo degli alimenti, la soluzione proposta è insufficiente (cfr. pto 4.4). L’anticipo deve essere versato indipendentemente dal fatto che il debitore del mantenimento non voglia o non possa onorare i suoi impegni (GR, GDS, USDCR, CSP, FSFM, VeV, FPS, CFQF, COFF, CFIG, IKAG, KIFS). L’articolo deve inoltre menzionare la rendita per orfani dell’AVS come mantenimento minimimo (TS).
5.4 Art. 176 cpv. 1 (concerne solo il francese) e n. 1 (Organizzazione della vita separata)
Molti partecipanti (BE, BS, FR, GE, JU, PLR, GDS, CSP, SVA, ASCP, TS, FPS, CFQF,
CFQFF) sono favorevoli alla modifica in quanto necessaria per garantire l’esecuzione delle singole pretese e coordinare l’aiuto all’incasso e il versamento degli anticipi.
Pro Familia propone che sia fissato anzitutto il contributo che un coniuge deve versare a ciascun figlio e poi quello che spetta all’altro coniuge. Il presente articolo deve inoltre indicare che l’obbligo di mantenimento del figlio ha la priorità (PEV).
Occorre inoltre documentare se il tipo di accudimento concordato dai genitori limita l’attività lucrativa di un genitore, quindi l’articolo va conseguentemente completato come segue: «...che un coniuge deve versare all’altro, personalmente o per l’accudimento dei figli, nonché a ciascun figlio...» (VeV). La formulazione secondo cui un coniuge è debitore nei confronti dell’altro e del figlio è inopportuna, poiché contraddice il principio della suddivisione in parti uguali dell’accudimento (Donna2). Come nel capoverso 3 del presente articolo, anche qui occorre aggiungere la specificazione «…a ciascun figlio minorenne» (COPMA, Geiser/Sutter-
Somm/Schwander).