Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine

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5.12 Art. 295 cpv. 1 n. 2 (Azione della donna nubile)

La modifica della disposizione ha riscosso pareri positivi (VD, GDS, Donna2, CSP, TS, VeV, COFF, CFIG,) ma anche negativi (BS, GR, ZH, COPMA, ProFamilia, UCS, ASCP, Uni GE,

UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher).

Per l’ASCP l’attuale disposizione va mantenuta senza variazioni in quanto si tratta della pretesa della madre in veste di puerpera. GR, COPMA, UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander fanno notare che la madre non può esercitare un’attività lucrativa a causa del parto e non

dell’accudimento, il che è altrettanto importante se il bambino muore, la madre deve restare più tempo in ospedale oppure mancano i presupposti per percepire le prestazioni assicurative; la disposizione non va pertanto stralciata. Per GR, con la nuova regolamentazione, se i genitori non sono sposati, la madre non ha più alcun diritto di richiedere al padre il mantenimento per il periodo durante il quale non può lavorare conformemente alla legge sul lavoro. Se il nuovo articolo 285 AP-CC viene introdotto, la disposizione riguardante le otto settimane dopo il parto sarà obsoleta. Per GR, ZH, USDCR e FSFM, tale disposizione può ancora essere importante per le madri che non lavorano; si tratta di donne che vanno tutelate e non si comprende il motivo per cui tale tutela debba limitarsi al periodo precedente il parto. Per motivi pratici l’ASCP propone che il curatore, nominato in virtù dell’articolo 308 capoverso 2 CC, possa far valere anche la pretesa di mantenimento della madre. Se si abolisce l’assistenza fra i parenti, secondo Pro Familia si deve eliminare anche la possibilità di chiedere la rifusione nei confronti degli eredi del padre di cui al capoverso 1.

5.13 Art. 329 cpv. 1bis (Assistenza fra i parenti. Oggetto e modo dell’azione)

Per la valutazione generale si rimanda al punto 4.5 nella prima parte.

Occorre valutare attentamente se sia legittimo privare dell’assistenza dei parenti i genitori creditori del mantenimento, toccati da un caso di ammanco e tenuti ad assicurare l’accudimento. Non è chiaro in particolare se una simile assistenza sia ancora possibile al di fuori della pretesa diretta del figlio (BS, ZH). Per BS prevedere un’esclusione illimitata non sarebbe appropriato. Al più tardi dal momento in cui si può pensare di affidare l’accudimento a terzi e di riprendere a lavorare, l’obbligo di assistenza va ripristinato. BE ritiene che l’abolizione di tale obbligo debba essere esaminata per tutti. NE sottolinea che in questo modo all’assistenza sociale viene a mancare una fonte d’introito. Secondo BS, ZH, COPMA e ASCP è complicato stabilire chiaramente se l’emergenza economica esisteva già prima della nascita. Per Geiser/Sutter-Somm/Schwander una soluzione più equa sarebbe rinunciare alla priorità del mantenimento del figlio, il che attenuerebbe la problematica dell’assistenza tra i parenti. ZH ritiene che la disposizione non migliori in modo definitivo la situazione dei casi di ammanco poiché comunque il genitore, che detiene l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale, deve restituire le prestazioni assistenziali ricevute per coprire l’ammanco se le sue condizioni economiche migliorano.

Se si introduce la ripartizione dell’ammanco, la disposizione non è necessaria (Uni GE). Secondo un partecipante (Hausheer/Spycher), la formulazione è troppo restrittiva poiché induce erroneamente a pensare che la disposizione sia applicata solamente se l’avente diritto ha ridotto la propria attività lucrativa effettivamente per accudire i propri figli. Per ZH, Hausheer/Spycher, se si vuole davvero assimilare genitori sposati a quelli non sposati, la disposizione non può limitarsi alla circostanza di separazione o divorzio.