Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 26 pagine
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IKAG, KIFS propongono un’aggiunta a livello di previdenza professionale. Se devono essere ancora pagati contributi di mantenimento per i figli, occorre vincolare un eventuale prelievo anticipato al consenso del figlio. Hausheer/Spycher ricorda inoltre che non vi è conformità con l’articolo 8 della legge federale del 24 marzo 20067 sugli assegni familiari.
5.10 Art. 286a (Miglioramento straordinario della situazione economica in caso di contributo insufficiente)
Diversi partecipanti (BL, TI, VD, VS, PLR, SP, alliance F, USDCR, FSFM, FSPE, TS, VeV,
ASCP) hanno accolto positivamente la disposizione. Per rafforzare la pretesa di mantenimento del figlio e rendere entrambi i genitori egualmente responsabili per il suo soddisfacimento,
secondo il PPD è logico predisporre che il genitore debitore restituisca le prestazioni erogate al figlio.
Pur avendo solo effetti marginali poiché simili casi sono rari (BE, BL, NE, SG, SH, CSP,
CSIAS, SVA, ASM, FPS, CFQF, COFF, CFIG), la disposizione comporta, secondo SO, SZ e ZG, un notevole onere supplementare in quanto il debito mantenimento deve essere comunque calcolato. Per ZG tale calcolo risulta particolarmente problematico dal momento che mancano tabelle o direttive vincolanti in base alle quali determinare i costi per la prole (in particolare l’accudimento o la partecipazione ai costi abitativi), quindi la disposizione va stralciata. Secondo ZH per evitare arbitri di qualsiasi genere, occorre assolutamente precisare come determinare il debito mantenimento.
La disposizione è stata anche bocciata da FZ ZH e PEI; di seguito le principali critiche:
- anzitutto la nozione «miglioramento straordinario» è troppo vaga (JU, GE, mentre ZH pro-
pone in particolare «miglioramento sostanziale»). Inoltre per IKAG, KIFS deve trattarsi di un miglioramento duraturo. Per PEV il figlio poi non deve poter chiedere il versamento di quanto gli spetta solamente se la situazione del genitore debitore migliora in modo straordinario, ma già prima quando, come avviene nella maggior parte dei casi, le finanze di tale genitore iniziano a migliorare. Secondo ZH, nell’interesse del figlio, la soglia a partire dalla quale si parla di miglioramento straordinario va posta piuttosto in basso. Viceversa la condizione del miglioramento straordinario è considerata corretta, secondo CSP, dal momento che si tratta di un pagamento esclusivamente con effetto retroattivo;
- secondo GE il termine di cinque anni è eccessivo, mentre per ZH qualsiasi limitazione,
nell’ottica del figlio, sarebbe in generale piuttosto discutibile;
- l’attuazione è problematica (LU). Per JU è legittimo chiedersi a partire da quando il figlio
può chiedere la restituzione delle prestazioni non corrisposte, a partire dal miglioramento della situazione del genitore debitore o solamente quando ne viene a conoscenza? Per UniL al figlio va concesso un anno per far valere la pretesa alla restituzione. Occorre definire meglio la durata del diritto di regresso (p. es. «gli ultimi cinque anni prima del miglioramento»; SVA). Se la situazione economica dell’obbligato migliora, il mantenimento del figlio può comunque già essere aumentato con effetto retroattivo per l’anno precedente (LU) o, in prospettiva, per il futuro (ZG). Per AG e la CFIG il figlio deve pertanto essere informato. L’informazione deve essere automatica e non fornita solo su richiesta. Per FR occorre stabilire a chi spetta attuare il diritto e se si possa esigere solamente la parte delle spese che il genitore titolare della custodia non copre. Secondo NE, se le autorità che hanno erogato le prestazioni sono due (anticipi e aiuto materiale), la disposizione deve indicare anche a quale delle due spettano i crediti;
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