Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 33 pagine
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II Parte speciale
1. Adeguamenti dell’OAsi 2 nel settore dei sussidi all’aiuto sociale, in particolare introduzione di un nuovo sistema di finanziamento
1.1 Articolo 5: Procedura per il versamento
Art. 5 cpv. 5
Abrogato
Approvazione
Cantoni: AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: MCR, PS, UDC
Organizzazioni interessate: Caritas, CFM, chgemeinden, CP, CRS, FIMM, OSAR, UCS,
USAM
Rifiuto
Cantoni: BE, LU, SG
Partiti: PLR
Nessuna osservazione
SZ, ACNUR, ASM, CDOS, FMH, OIM, Sosf, TS, USS
1.2 Articolo 20: Durata dell’obbligo di rimborsare le spese
Art. 20 Frase introduttiva
La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali mensili per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l’attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:
Approvazione
Cantoni: AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, SZ, UR, VS, ZG, ZH
Partiti: MCR, PLR, PS, UDC
Organizzazioni interessate: ACNUR, ASM, Caritas, CDOS, CFM, chgemeinden, CP, CRS, FIMM, FMH, OSAR, Sosf, USAM, UVS,
Rifiuto
Cantoni: BE, GE, JU, NE, TI
Organizzazioni interessate: USS
Nessuna osservazione
VD, OIM, TS
1.3 Articolo 22: Importo e adeguamento della somma forfettaria globale
Art. 22 cpv. 1 e 5
1La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale mensile per ogni beneficiario dell’aiuto sociale. L’indennità globale media svizzera ammonta a 1 430,17 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2008).
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