Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 33 pagine
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I Parte generale
1. Riassunto dei risultati della consultazione
1.1. Situazione iniziale
Introdotto il 1° gennaio 2008, il finanziamento dell’aiuto sociale e dell’integrazione mediante somme forfettarie ha provocato nella prassi un certo numero di incentivi negativi per quanto riguarda l’integrazione professionale. La presente modifica di tre ordinanze intende rimediarvi.
Per quanto concerne il ritorno, urge riconsiderare e adattare le somme forfettarie versate ai Cantoni a titolo d’indennizzo. Secondo una raccomandazione formulata dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale, occorre altresì corroborare l’attuazione dei diritti del fanciullo nel contesto della carcerazione amministrativa dei minori, in modo che in avvenire sia possibile raccogliere in tutta la Svizzera indicazioni circa l’istituzione di una rappresentazione legale o l’adozione di misure tutorie.
Per accelerare l’esecuzione degli allontanamenti è introdotta la possibilità di concedere alle persone che si trovano in carcerazione amministrativa un contributo più cospicuo alle spese di viaggio, sempreché in occasione di un colloquio sulla partenza gli interessati si dichiarino disposti a lasciare autonomamente la Svizzera. In casi individuali in cui l’esecuzione dell’allontanamento è bloccata, la Confederazione ottiene altresì la possibilità di versare agli interessati, a determinate condizioni, una partecipazione alle spese di partenza.
Il nuovo orientamento in materia di aiuto al ritorno imboccato in occasione dell’ultima modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo1 del 24 ottobre 2007, ossia un aiuto esulante dal mero versamento di una somma di denaro in contanti, ha permesso di migliorare la qualità e la visibilità dell’aiuto al ritorno, da un lato, e di garantire un impiego più efficace dei mezzi disponibili, dall’altro. Nella sua forma attuale, l’aiuto individuale al ritorno combinato con una somma forfettaria e un aiuto supplementare direttamente nello Stato d’origine in funzione delle necessità personali, ha dato buoni risultati. In linea di principio è pertanto auspicabile continuare su questa strada. Il principale adeguamento prevede una maggiore flessibilità a fronte di situazioni difficili e complesse. In assenza di un alloggio e di un introito nello Stato d’origine occorre mirare a risolvere ambo i problemi, e non come sinora uno soltanto.
Con decisione del 18 aprile 2012, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate.
Dal 18 aprile all’8 agosto 2012 si è, pertanto, svolta la consultazione relativa alle modifiche dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS) e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). In totale sono pervenuti 47 pareri (di 26 Cantoni, 4 partiti politici e 17 cerchie interessate tra cui CDOS, ASM, CFM, Caritas, OSAR, Sosf, CRS e ACNUR).
1.2. Modalità di valutazione dei pareri
Se un partecipante all’indagine conoscitiva ha inoltrato un parere ma non si esprime su tutti i punti sottoposti a indagine, il suo parere è considerato favorevole. Se verte su uno o due proposte di modifica, il parere è annoverato alla rubrica «Nessuna osservazione». Se un organismo invitato a esprimersi si astiene espressamente dal formulare un parere, è fatta esplicita menzione al numero 2 (elenco dei partecipanti).
1 RU 2007 5585 Pag. 3