Avamprogetto OProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine

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Allegato 1

(art. 1)

Requisiti di base delle opere di costruzione

Per i settori qui di seguito si applicano i seguenti requisiti di base delle opere di costruzione:

1. Resistenza meccanica e stabilità:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposte durante la realizzazione e l'uso non provochino:

a. il crollo, totale o parziale, della costruzione;

b. gravi e inammissibili deformazioni;

c. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;

d. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2. Sicurezza in caso di incendio:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

a. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;

b. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;

c. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;

d. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;

e. si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3. Igiene, salute e ambiente:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappre-

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sentare, durante il loro intero ciclo di vita , una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, du-

11 Conformemente al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del

9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, per «ciclo di vita» s’intendono le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.