Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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6 I punti di contatto di prodotti da costruzione devono essere in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi.
Sezione 5: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici .....................
Art. 34 Organi di vigilanza del mercato
(art. 28 cpv. 3 e 4 LProdC)
1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta:
a. all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
b. all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);
c. alle organizzazioni specializzate designate dall'UFCL.
2 L'UFCL può affidare a uffici cantonali compiti di controllo.
3 L'UFCL disciplina le competenze degli organi di vigilanza del mercato e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo.
Art. 35 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni
(art. 28 cpv. 4 LProdC)
1 Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 19648 sul lavoro vigilano, nell'ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti da costruzione conformi alle prescrizioni di sicurezza.
2 Gli organi di esecuzione notificano all'UFCL e agli organi di vigilanza del mercato di cui all'articolo 34 capoverso 1 i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza.
3 Gli organi di vigilanza del mercato possono chiedere all'Amministrazione federale delle dogane, per un determinato periodo, informazioni sull'importazione di prodotti designati con precisione.
Art. 36 Procedura degli organi di vigilanza del mercato
(art. 33 cpv. 1 LProdC)
La legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa si applica parimenti agli organi di vigilanza del mercato non sottoposti al diritto pubblico.
Art. 37 Coordinamento e informazione degli organi di vigilanza del mercato
(art. 28 LProdC)
1 L'UFCL coordina i compiti esecutivi degli organi di vigilanza del mercato, in particolare:
a. l'esecuzione di programmi di prove a campione;