Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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Art. 31 Designazione degli organismi di valutazione tecnica
(art. 16 cpv. 7 LProdC)
1 La procedura per designare ulteriori TAB è retta, per analogia, dagli articoli 26-37 OAccD.
2 L'UFCL comunica alla SECO, ai fini della notifica, la denominazione, l'indirizzo e le aree di prodotto per le quali è stato designato il TAB.
3 L'UFCL controlla le attività e la competenza dei TAB designati, per analogia, secondo il capitolo 3 OAccD e li valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui all'allegato 2 dell’ARR e all'allegato 6.
4 Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 30 capoverso 2, l'UFCL ritira la designazione di tale TAB per la pertinente area di prodotto.
5 L'UFCL adotta orientamenti per la valutazione dei TAB.
Art. 32 Coordinamento degli organismi di valutazione tecnica
(art. 16 cpv. 7 LProdC)
I TAB domiciliati in Svizzera scelgono sempre per un anno un organismo che rappresenti i TAB svizzeri nell'organizzazione dei TAB.
Art. 33 Compiti dei punti di contatto di prodotti da costruzione
(art. 18 cpv. 3 LProdC)
1 Su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o di un operatore economico, i punti di contatto di prodotti da costruzione mettono a disposizione le seguenti informazioni:
a. le prescrizioni tecniche applicabili a un determinato prodotto-tipo, le specifiche tecniche armonizzate designate di cui all'articolo 11 capoverso 1 o all'articolo 13 capoverso 1 LProdC nonché le informazioni sul principio del riconoscimento reciproco in conformità con l’ARR;
b. le informazioni di contatto con gli organismi responsabili dell'esecuzione delle prescrizioni tecniche;
c. i mezzi di ricorso generalmente disponibili in caso di controversie tra le autorità competenti e un operatore economico.
2 Per fornire le informazioni di cui all'allegato 1, un punto di contatto di prodotti da costruzione non può chiedere alcuna indennità.
3 Per valutare la competenza tecnica e la capacità dei punti di contatto di prodotti da costruzione di cui all'articolo 18 capoverso 2 LProdC, occorre considerare per analogia le normative dell'articolo 19 e del capitolo 3 OAccD.
4 I punti di contatto di prodotti da costruzione devono partecipare a reti di informazione internazionali per lo scambio di informazioni con punti di contatto di prodotti da costruzione esteri.
5 I punti di contatto di prodotti da costruzione forniscono anche informazioni su disposizioni riguardanti l'uso di prodotti da costruzione.