Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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b. il prodotto da costruzione è un insieme di componenti che esso stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente;
c. il fornitore ha già sottoposto a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata; e
d. ha l'autorizzazione del fornitore in questione di usare i risultati di prova ottenuti.
5 In un caso di cui al capoverso 4 il fornitore dell'insieme o di un suo componente rimane responsabile dell'esattezza, dell'affidabilità e della stabilità dei risultati di prova.
6 In caso di procedura semplificata di cui ai capoversi 1, 2 e 4, il fabbricante deve documentare in modo adeguato di rispettare le condizioni della procedura scelta.
7 Se il prodotto da costruzione di cui ai capoversi 1, 2 e 4 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1 dell'allegato 2, la documentazione richiesta al capoverso 6 è verificata da un organismo di certificazione del prodotto di cui all'allegato 2 numero 2.1.
Art. 5 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese
(art. 5 cpv. 4 lett. a LProdC)
1 Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata secondo l'articolo 11 capoverso 1 LProdC possono procedere alle seguenti semplificazioni per il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato 2 numero 1:
a. se la norma tecnica armonizzata designata prevede un sistema 3 o 4, la microimpresa può sostituire i metodi contemplati dalla norma per determinare il prodotto-tipo in base a prove di tipo con altri metodi;
b. le microimprese possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4.
2 Se usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare mediante una documentazione appropriata di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 e i requisiti in vigore.
Art. 6 Procedure semplificate per i prodotti da costruzione che non sono
fabbricati in serie
(art. 5 cpv. 4 lett. c LProdC)
1 Il fabbricante di un prodotto da costruzione può sostituire con una documentazione adeguata la parte del sistema applicabile di cui all'allegato 2 numero 1, riguardante la valutazione della prestazione, se il prodotto da costruzione:
a. rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;