Avamprogetto OProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine

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b. scaduto il periodo di coesistenza, è possibile usare soltanto la norma tecnica armonizzata designata secondo il capoverso 1 quale base per redigere la dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della norma. Rimangono applicabili gli articoli 4-6.

3 Alla data di designazione della norma tecnica armonizzata di cui all'allegato 1, gli organismi nazionali di normalizzazione sono tenuti a introdurre le norme tecniche armonizzate quale unica norma applicabile per il pertinente ambito normativo.

4 Se nello stesso ambito normativo di una norma tecnica armonizzata, designata secondo il capoverso 1, esistono norme nazionali, queste devono essere abrogate dagli organismi nazionali di normalizzazione con la fine del periodo di coesistenza.

Art. 15 Obblighi degli organismi di valutazione tecnica nella procedura per

l'elaborazione di un documento per la valutazione europea

(art. 12 cpv. 4 LProdC)

1 Se il fabbricante presenta a un organismo di valutazione tecnica («Technical Assessment Body»; TAB) una richiesta di ETA per un prodotto da costruzione, il fabbricante e il TAB concludono un accordo sulla tutela del segreto commerciale e della riservatezza.

2 In seguito, il fabbricante sottopone al TAB un fascicolo tecnico che descrive il prodotto da costruzione, l'uso che prevede di farne e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare.

3 Il TAB cui perviene una richiesta di ETA comunica al fabbricante come procedere nel modo seguente:

a. se il prodotto da costruzione rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata, il TAB informa il fabbricante che per il prodotto da costruzione non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea in virtù dell'articolo 12 LProdC;

b. se il prodotto da costruzione rientra interamente nell'ambito di applicazione di un documento per la valutazione europea («European Assessment Document»; EAD), il TAB informa il fabbricante che questo EAD servirà da base per l'ETA da redigere;

c. se il prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, il TAB consegue un EAD conformemente all'articolo 12 capoverso 2 LProdC.

4 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere b e c, il TAB informa l'organizzazione dei TAB e l'UFCL del contenuto della richiesta e del riferimento a un atto normativo internazionale, designato conformemente all'articolo 3 capoverso 2 e relativo alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione che il TAB intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di un pertinente atto normativo.

5 Entro un mese dal ricevimento del fascicolo tecnico, il fabbricante e il TAB stipulano un accordo per redigere l'ETA nel quale è definito il programma di lavoro per l'elaborazione dell'EAD. L'accordo disciplina in particolare: