Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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b. le misure correttive in caso di prodotti pericolosi o non conformi.
2 Gli organi di vigilanza del mercato si informano reciprocamente e comunicano le loro informazioni all'UFCL.
3 Gli organi di vigilanza del mercato segnalano all'UFCL i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di sicurezza indicando le misure pertinenti.
4 Se emanano una decisione, gli organi di vigilanza del mercato ne inviano una copia all'UFCL.
Art. 38 Commissione dei prodotti da costruzione
(art. 29 LProdC)
1 La Commissione dei prodotti da costruzione si compone di 15 membri al massimo. Essi rappresentano segnatamente gli interessi dell'industria edilizia, degli organismi notificati, degli organi di normalizzazione, della ricerca e dei consumatori.
2 L'UFCL gestisce la segreteria.
3 La Commissione può formulare raccomandazioni.
4 Per adempiere i suoi compiti può far capo a specialisti indipendenti.
Art. 39 Emolumenti
(art. 32 LProdC)
1 Le autorità e le organizzazioni che adempiono compiti esecutivi in virtù della LProdC o della presente ordinanza riscuotono emolumenti se:
a. i controlli nell'ambito della vigilanza del mercato portano a contestazioni;
b. un operatore economico o un organismo di cui alla Sezione 4 della presente ordinanza dispone decisioni o altri provvedimenti amministrativi.
2 Dette autorità e organizzazioni fatturano separatamente i costi delle prestazioni fornite da terzi.
Art. 40 Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo
(art. 32 LProdC)
1 I seguenti emolumenti vengono calcolati in funzione del dispendio di tempo:
a. gli emolumenti secondo l'articolo 39 capoverso 1;
b. gli emolumenti per la designazione e i controlli di organismi notificati e TAB.
2 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi. Viene adeguata periodicamente dall'UFCL in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.
3 Per i controlli urgenti o effettuati al di fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.