Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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Allegato 4
(art. 19 cpv. 1)
Requisiti per gli organismi notificati
1. Un organismo notificato svizzero è istituito a norma del diritto svizzero e ha personalità giuridica.
2. Un organismo notificato è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzazione o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.
3. Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che egli valuta, né mandatari di una qualunque di tali parti.
4. Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti da costruzione, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
5. Un organismo notificato garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.
6. Nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione un organismo notificato e il suo personale devono svolgere i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.
7. Un organismo notificato è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnati a tale organismo ai sensi dell'allegato 2 e per le quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.
8. In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti da costruzione, caratteristi-