Avamprogetto OProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine
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a. tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto da costruzione;
b. una descrizione completa del rischio che può presentare il prodotto da costruzione;
c. tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;
d. le misure adottate per prevenire il rischio, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro o richiamo.
Art. 10 Prescrizioni per gli importatori
(art. 9 cpv. 1 LProdC)
1 Un importatore immette in commercio solamente prodotti da costruzione che soddisfano le condizioni della LProdC e della presente ordinanza.
2 Prima di immettere in commercio un prodotto da costruzione, l'importatore si assicura che:
a. il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione;
b. il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 9 capoverso 1 e la dichiarazione di prestazione ai sensi dell'articolo 7 LProdC;
c. il prodotto da costruzione sia accompagnato dai documenti necessari; e
d. il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 9 capoversi 5 e 6.
3 Se un importatore ritiene o ha ragione di credere che il prodotto da costruzione non è conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponde ad altri requisiti della LProdC o della presente ordinanza, immette il prodotto da costruzione in commercio soltanto quando è conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e risponde ai requisiti o dopo che la dichiarazione di prestazione è stata corretta. Se il prodotto da costruzione presenta un rischio, l'importatore lo notifica al fabbricante e agli organi di vigilanza del mercato.
4 L'importatore indica sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo cui può essere contattato.
5 Se l'importatore mette un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, assicura che il prodotto sia accompagnato dalle necessarie informazioni sulla sicurezza. Per queste ultime, si applica per analogia l'articolo 9 capoversi 7 e 8.
6 L'importatore garantisce che, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, non verrà compromesso dalle condizioni di conservazione o di trasporto a un punto tale da non corrispondere più alla dichiarazione di prestazione o da non essere più conforme con gli altri requisiti di cui alla LProdC e alla presente ordinanza.
7 Se risulta necessario per assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, l'importatore esegue prove a campione sui prodotti da costruzione immessi in commercio o messi a disposizione