Avamprogetto OProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 34 pagine

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4 Il fabbricante garantisce mediante pertinenti procedure che la prestazione dichiarata sia assicurata durevolmente nel caso di una produzione in serie. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo e alle specifiche tecniche armonizzate applicabili. Se risulta necessario per assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, il fabbricante esegue prove a campione sui prodotti da costruzione immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato, esamina i reclami, i prodotti non conformi e i richiami di prodotti e, se del caso, tiene un registro degli stessi. Tiene al corrente i distributori di tali controlli.

5 Il fabbricante assicura che i suoi prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto da costruzione non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.

6 Il fabbricante indica sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo cui può essere contattato. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

7 Se il fabbricante mette un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, assicura che il prodotto sia accompagnato dalle necessarie informazioni sulla sicurezza. Esse devono segnalare il potenziale di rischio specifico del prodotto da costruzione. Nelle informazioni sulla sicurezza figurano:

a. l'etichettatura e la presentazione del prodotto;

b. l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione del prodotto;

c. avvertenze e consigli di prudenza;

d. istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento;

e. tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto.

8 Le informazioni sulla sicurezza devono essere redatte nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato. Gli articoli 8 e 11 dell'ordinanza del 19 maggio 20105 sulla sicurezza dei prodotti si applicano a titolo completivo.

9 Un fabbricante che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da costruzione che ha immesso in commercio o che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non soddisfi altri requisiti della LProdC o della presente ordinanza, adotta immediatamente le misure correttive necessarie affinché il prodotto da costruzione risponda ai requisiti, lo ritira o lo richiama.

10 Se il fabbricante constata che il suo prodotto da costruzione presenta pericoli, comunica al competente organo di vigilanza del mercato, in una lingua ufficiale o in inglese:

5 RS 930.111